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Cass. civ. Sez. III, 04-06-2013, n. 14040 (rv. 626700)

 Costituisce danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., integrando una sofferenza di particolare gravità e idonea a compromettere lo svolgimento della relazione affettiva, il danno psichico subìto in via riflessa dagli stretti congiunti di una paziente che abbia sviluppato uno stato depressivo a causa di un’erronea diagnosi di malattia mortale con breve aspettativa di vita, con conseguente intervento chirurgico superfluamente distruttivo.

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali spetta il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.

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