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Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui “causa petendi” sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui “petitum” sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza e la nullità del decreto ingiuntivo” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 15532 del 14/07/2011).

In tale caso, il Giudice della opposizione avanti il quale il debitore eccepisca la litispendenza del giudizio ordinario, deve dichiarare l’originaria incompetenza ad emettere il decreto e la conseguente nullità dello stesso (ex multis: Cassazione civile, sez. VI, sent. n. 13287 del 16/06/2011; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 20759 del 03/10/2007; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 26076 del 30/11/2005; Cassazione civile, sez. II, sent. n. 854, del 21/01/2003; Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584; Tribunale di Torino, sent. del 29 giugno 1987; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3750 del 19/04/1996; Cass. Civ., sez. II, sent. n. 5119 del 25/07/1983; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 94 del 11/01/1978).

Allorchè la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 10011 del 23/07/2001; conf.: Cass. civ., sez. III, sent. n. 14563 dell’11/10/2002; Cass. civ., sez. III, sent. n. 15020 del 21/11/2000) e “non può, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell’opposizione, oppure sospenderla, ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell’altra controversia” (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 10011 del 23/07/2001).

Circa il momento della prevenzione del giudizio ordinario: “Ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 9181 del 20/04/2006).

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