ABF Milano 26 luglio 2013, n.4183 – Est. De Carolis
Ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale), ai sensi della legge sull’usura, devono essere presi in considerazione le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, e le spese (escluse quelle per imposte e tasse) collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare sono incluse le spese di istruttoria, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”. Altresì “ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento”.
Qualora all’interno di un contratto di finanziamento, dal relativo calcolo effettuato, risulti il superamento del tasso soglia di usura, trova applicazione l’articolo 1815 comma 2 Cod. Civ., con conseguente dichiarazione di nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati e il relativo rimborso dell’ammontare complessivo di quanto corrisposto a tale titolo.