ABF Napoli 03 aprile 2013, n. 1796 – Pres. Quadri – Est. Carriero
Il superamento del tasso soglia sopravvenuto nel corso del contratto comporta l’inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti tale limite. In favore di questa soluzione depongono, oltre ad esigenze di razionalizzazione del mercato del credito, da un lato, la sentenza della Corte di Cassazione n. 603/2013; dall’altro, le prescrizioni della Banca d’Italia (in specie, la Comunicazione 20 aprile 2010) le quali, caratterizzandosi per l’assenza di specificazioni in ordine al momento del superamento del tasso soglia, si prestano ad una applicazione ultrattiva rispetto alla fase di costituzione del rapporto.