Download PDF

Tribunale Roma 23 gennaio 2014 – – Est. Catallozzi

Con riferimento al periodo successivo all’1 luglio 2000, è onere della banca dimostrare di essersi attenuta alle prescrizioni emanate dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000.

La commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che il cliente sopporta in relazione all’utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle Istruzioni della Banca d’Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.