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Cass.civ., Sez VI, 30 ottobre 2015, n. 22179

In tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativo la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari,mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (Nella specie, relativa ad un contratto conclusa nel 1981, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della pattuizione degli interessi convenzionali, perché essa non consentiva di individuare univocamente la banca o il gruppo bancario cui fare riferimento e neppure se quella presa in considerazione dagli stipulanti fosse il tasso applicato per i mutui, il tasso di sconto o il lasso praticato per i conti correnti bancari, ed in questa caso se dovesse farsi riferimento ai tassi praticati ai clienti ordinari o invece al “prime rate”(Cass. nn. 12276 del 2010, 14684 del 2003, 2317 del 2007).

In conclusione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto con la conseguente cassazione della decisione, con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Catania che, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di contratto conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i cd. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione».

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