Tribunale di Santa Maria C.P., sentenza n. 3201 del 17 ottobre 2025
In assenza di consapevole consenso del mutuatario, il piano di ammortamento va rimodulato in regime semplice con applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB
(i) in assenza di un consapevole assenso del mutuatario, il pagamento della rata, nell’applicazione dell’art. 1337 c.c. ed in un rigoroso rispetto del principio che sottende l’art. 1194 c.c., non può che essere rivolto alla quota capitale in scadenza e agli interessi semplici resi liquidi ed esigibili con essa;
(ii) il vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto, in violazione dell’art. 117 TUB, comma IV;
(iii) in assenza delle condizioni previste dall’art. 117 TUB, appare scontato il regime semplice dell’art. 821 c.c.;
(iv) la penalizzazione riveniente dalle diverse condizioni applicate senza l’esplicito assenso del mutuatario configura la violazione dell’art. 1195 c.c.;
(v) il monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali risulta determinato nel regime composto, anziché in regime semplice, includendo quindi la lievitazione esponenziale degli interessi; (vi) La conseguente maggiorazione della rata nel regime composto, corrispondente all’effetto anatocistico, configura la violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB.
