Tribunale di Pescara, ordinanza del 10 dicembre 2024, Est. Morelli

Massime Avv. Dario Nardone

Atteso che la restituzione della somma in deposito cauzionale ne trasferisce ex art. 1834 c.c. la proprietà al mutuante, va sospesa l’esecuzione quando il mutuo notarile con deposito cauzionale non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo – e, dunque, il ri-trasferimento della proprietà della somma al mutuatario – nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c. (ex Cass. n. 12007/2024), dovendosi negare al solo mutuo notarile valore di titolo esecutivo per insussistenza di un’attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro.

Nella valutazione circa la idoneità del mutuo ai fini esecutivi, è necessario distinguere l’aspetto del perfezionamento del contratto e della prova circa l’erogazione – che attiene al diritto sostanziale del credito – dal profilo della forma solenne richiesta per la stessa, che attiene al requisito formale della idoneità del titolo a sorreggere l’esecuzione.

Stralcio

“… va rilevato che il richiamo calzante rispetto al caso di cui ci si occupa alla sentenza di Cassazione n. 12007/2024 (consegna della somma al mutuatario e riconsegna della stessa al mutuante in deposito vincolato), allo stato, porta a prospettare sussistente il fumus laddove difetti la idoneità del titolo azionato.

Risulta pattuito che la somma mutuata, dopo essere entrata nel patrimonio della mutuataria, viene immediatamente ed integralmente (ri)trasferita alla mutuante mediante il suo deposito (irregolare) e torna, dal punto di vista giuridico, nel patrimonio di quest’ultima; sic discende la sussistenza di una obbligazione attuale di restituirla alla banca subordinata al preventivo svincolo del deposito in suo favore (e ciò, quindi, non semplicemente valutando se si è perfezionato il contratto di mutuo, ma in base al più ampio e complesso rapporto negoziale emergente dall’atto pubblico stipulato dalle parti.

Va rilevato che poiché fino al momento dello “svincolo” della somma depositata di questa può disporre esclusivamente la banca, non emergendo la circostanza di fatto dell’avvenuto svincolo direttamente dall’atto pubblico – richiedendo, all’inverso, la prova di tale circostanza un accertamento di un fatto ulteriore, non consacrato in detto atto – ne consegue che il contratto notarile non è, di per sé, idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell’obbligazione azionata, a meno che non venga accertata l’esistenza di un atto integrativo attestante l’effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch’esso, della necessaria forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Non vi è prova nel caso di cui ci occupa di tale atto integrativo nelle forme solenni richieste e in mancanza, allo stato, deve accolta l’opposizione negando al mero atto pubblico notarile posto alla base del precetto opposto valore di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per insussistenza di un’attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro”.

 

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