Pubblicato il: 29/09/2026
La vicenda, decisa dal Tribunale di Ancona con la sentenza n. 763/2026, è di quelle che capitano in molte famiglie. Un uomo muore lasciando sul conto corrente poco più di 5.000 euro. Guardando i movimenti degli anni precedenti, però, il figlio scopre che il padre aveva consegnato alla moglie assegni circolari per 249.600 euro e le aveva fatto bonifici per altri 10.713 euro. In pratica, quasi tutto il patrimonio era passato alla moglie mentre l'uomo era ancora in vita.
Il figlio si considera legittimario leso, cioè un erede a cui la legge riserva una quota minima del patrimonio del genitore, e decide di agire in giudizio per recuperare quelle somme. La moglie si difende sostenendo che si trattava di restituzioni di prestiti, spese per la famiglia e pagamenti del tutto leciti. Per decidere chi avesse ragione, il giudice doveva prima capire che cosa fossero, dal punto di vista giuridico, quei trasferimenti di denaro. Da questa qualificazione dipende tutto il resto.
Donazione diretta o indiretta: perché assegni e bonifici richiedono il notaio
Il primo nodo sciolto dal Tribunale riguarda la differenza tra donazione indiretta e donazione diretta. La donazione indiretta si ha quando si usa un atto diverso dalla donazione (una compravendita, il pagamento di un debito altrui, la cointestazione di un conto con soldi propri) che però finisce per arricchire un'altra persona. Un esempio classico è il genitore che paga la casa intestata al figlio.
La donazione diretta, invece, è il passaggio immediato di denaro o di un bene da una persona all'altra, fatto per pura generosità. Richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 26746/2008, il Tribunale ha ricordato che i regali fatti tramite assegni e bonifici non sono donazioni indirette ma dirette: il denaro passa senza intermediari dalle mani di chi dona a quelle di chi riceve.
Questa distinzione ha un peso enorme, perché le donazioni dirette devono rispettare una forma precisa. L'art. 782 del c.c. stabilisce che la donazione va fatta con atto pubblico, cioè davanti a un notaio, a pena di nullità. L'unica eccezione riguarda le donazioni di modico valore, disciplinate dall'art. 783 del c.c., che possono essere fatte anche senza formalità. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18725/2017, hanno confermato questo principio: solo i regali di piccolo importo possono fare a meno del notaio, quelli consistenti no. E 260mila euro, evidentemente, non sono una somma modesta.
Donazione nulla: i soldi tornano nel patrimonio del defunto
Nel caso di Ancona nessuno aveva mai stipulato un atto notarile. Di conseguenza, quelle donazioni erano nulle. Non si parla di un atto semplicemente contestabile o inefficace: la nullità significa che, per la legge, la donazione è come se non fosse mai avvenuta.
Da qui discende il passaggio più importante della sentenza. Se la donazione non è mai esistita, i soldi non sono mai usciti dal patrimonio del defunto. Per questo vanno conteggiati nel cosiddetto relictum, cioè ciò che la persona lascia alla sua morte, e non nel donatum, ossia l'insieme delle donazioni fatte in vita che si sommano solo "sulla carta" per verificare se la quota di legittima è stata rispettata.
Il giudice ha quindi ricostruito il patrimonio sommando i 5.107 euro rimasti sul conto ai 260.313 euro passati tramite assegni e bonifici, per un totale di 265.420 euro. Su questa base ha calcolato la quota spettante al figlio: essendo l'unico figlio in concorso con la moglie, gli spetta un terzo, come previsto dall'art. 542 del c.c., pari a 88.473 euro. La moglie è stata condannata a restituire 260.313 euro all'eredità.
Le spese di famiglia non sono regali: il ruolo dell'onere della prova
Il figlio, però, non ha ottenuto tutto ciò che chiedeva. Aveva preteso anche il rimborso di circa 170.000 euro di bollette e utenze domestiche pagate dal padre. Il Tribunale ha respinto la richiesta: pagare le spese di casa non è un regalo alla moglie, ma un obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia previsto dall'art. 143 del c.c., che impone a entrambi i coniugi di contribuire in base alle proprie possibilità.
Stessa sorte per i prelievi in contanti per 103.558 euro. Il figlio non era riuscito a dimostrare che quei soldi fossero finiti alla moglie: aveva presentato solo dati complessivi, divisi per categorie, senza ricostruire ogni singola operazione. Anche per le polizze assicurative il giudice ha riconosciuto che i premi versati avrebbero potuto, in teoria, costituire regali indiretti, ma mancava la prova di quanto il defunto avesse effettivamente pagato.
La lezione è chiara: chi vuole recuperare la propria quota di legittima deve dimostrare, voce per voce, l'esistenza di ogni donazione, il suo importo e la sua natura. Non basta dire che dal conto uscivano molti soldi o che la moglie veniva mantenuta dal marito: bisogna provare in modo concreto che ogni singola somma ha arricchito chi l'ha ricevuta.
Attenzione: il figlio non incassa subito i soldi
C'è un ultimo aspetto che chi si trova in una situazione simile deve conoscere. Vincere la causa non significa ricevere direttamente il denaro. La moglie è stata condannata a restituire le somme alla massa ereditaria, cioè al patrimonio comune di tutti gli eredi, e non al figlio che aveva fatto causa.
Per trasformare la quota accertata di 88.473 euro in soldi veri serve un procedimento separato di divisione ereditaria, che in questo giudizio non era stato chiesto. Per lo stesso motivo il Tribunale ha respinto anche la richiesta della moglie di compensare quanto doveva con un suo credito verso il figlio per le spese legali di cause precedenti: dato che i soldi vanno all'eredità e non al figlio, mancava la reciprocità dei debiti tra le stesse persone.
In sintesi, chi vuole lasciare una somma importante al coniuge in vita deve passare dal notaio: in caso contrario, alla sua morte quei soldi potrebbero dover tornare nell'eredità e finire divisi tra tutti gli eredi.
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