Pubblicato il: 25/09/2026
Una nuova sentenza del Tribunale del lavoro di Torino, pronunciata l'8 settembre 2026 dal giudice Nicola Tritta, aggiunge un tassello importante alla giurisprudenza sui ciclofattorini. Il caso riguarda un rider di Foodinho-Glovo e stabilisce che, quando il rapporto viene riconosciuto come subordinato, la retribuzione non può essere limitata ai soli minuti necessari per effettuare le consegne: devono essere considerati anche i periodi di attesa durante gli slot di lavoro prenotati e svolti.
Il rider coinvolto nella causa era stato riconosciuto come lavoratore subordinato a tempo pieno e indeterminato a partire dal 1° ottobre 2024, con inquadramento al sesto livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Di conseguenza, per calcolare le differenze retributive spettanti al lavoratore, il giudice non ha considerato esclusivamente il tempo materialmente impiegato nelle consegne.
Il criterio indicato dalla sentenza prende in considerazione il periodo compreso tra la prima e l'ultima consegna della giornata, includendo quindi anche l'attesa tra un ordine e l'altro. Sono esclusi dal calcolo i periodi di inattività pari o superiori a 60 minuti.
È un passaggio importante, perché mette in discussione una delle caratteristiche del modello di pagamento basato esclusivamente sulla singola consegna: il tempo nel quale il lavoratore rimane a disposizione della piattaforma può avere un valore economico anche quando la bicicletta è ferma e non è in corso una consegna.
Cosa significa concretamente? Facciamo un esempio.
Un rider si collega alla piattaforma alle 12 e riceve il primo ordine alle 12.20. Dopo aver completato la consegna, rimane in attesa di un nuovo incarico e riceve il secondo ordine alle 13.10.
Secondo il criterio adottato dal Tribunale di Torino, nel caso specifico oggetto della sentenza, quei 50 minuti di attesa non possono essere semplicemente cancellati dal conteggio della prestazione lavorativa.
Il riferimento non è quindi soltanto al tempo in cui il rider pedala verso il cliente, ma alla messa a disposizione della propria attività lavorativa durante lo slot.
Naturalmente, questo criterio deriva dall'accertamento della subordinazione nel caso concreto e non significa che ogni rider italiano, indipendentemente dal contratto e dalle modalità di lavoro, debba automaticamente essere pagato secondo le stesse modalità.
E allora quanto deve essere pagato un rider?
È questo il punto che interessa maggiormente lavoratori e piattaforme.
La sentenza di Torino non introduce una nuova "tariffa nazionale" per tutti i rider. Stabilisce invece, nel caso esaminato, che il lavoratore doveva essere considerato dipendente e che il trattamento economico doveva essere parametrato al sesto livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
La differenza rispetto al semplice pagamento a consegna è quindi sostanziale.
Se il rider viene riconosciuto come lavoratore subordinato, il compenso deve essere ricostruito sulla base della disciplina applicabile al rapporto di lavoro dipendente, considerando anche il tempo di lavoro riconosciuto dal giudice.
Per questo motivo non è corretto affermare, in generale, che "un rider deve essere pagato X euro all'ora": la cifra concreta dipende dall'inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, dall'orario e dalle altre componenti della retribuzione.
Ma la sentenza contiene anche un altro elemento significativo: al lavoratore è stata riconosciuta un'ulteriore indennità collegata al maneggio del denaro contante ricevuto dai clienti.
È una conseguenza dell'inquadramento contrattuale riconosciuto dal giudice: l'applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi comporta infatti l'accesso alle relative componenti retributive e alle tutele previste dal contratto.
La questione dimostra ancora una volta perché l'inquadramento giuridico del rider non sia un dettaglio formale. Cambiando la qualificazione del rapporto possono cambiare anche le regole relative a salario, indennità, contributi, ferie, malattia e licenziamento.
Perché il punteggio dell'app e gli slot sono rilevanti?
Per arrivare al riconoscimento della subordinazione, il Tribunale ha esaminato concretamente il funzionamento della piattaforma.
Tra gli elementi valutati c'era la possibilità per il rider di prenotare gli slot, cioè le fasce orarie nelle quali lavorare, insieme al sistema del cosiddetto "punteggio di eccellenza".
Secondo la ricostruzione riportata della decisione, il sistema di valutazione costituiva un elemento rilevante per accertare l'esistenza di un potere di organizzazione e controllo da parte della piattaforma. Anche la geolocalizzazione dell'attività è stata considerata nel quadro complessivo del rapporto.
Il fatto che Glovo abbia successivamente modificato il sistema non ha impedito al giudice di valutare le modalità con cui il rapporto era stato concretamente svolto nel periodo oggetto della causa.
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