Cass. Sez. I, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002

Stralcio

Il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, esso rappresenta l’elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi” (Cass. Sez. I, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002)“.

… lo strumento negoziale di regolamentazione del rimborso del finanziamento, attuato dalle parti contrattuali suddette al fine di pianificare l’ammortamento e l’imputazione degli accessori ai pagamenti delle singole rate, rappresentava l’unica fonte di disciplina per la determinazione dell’ammontare di tali frutti operata per ogni singola scadenza. Il piano anzidetto, infatti, attraverso cui di norma si predispone l’assetto inerente alla restituzione del capitale con coeva determinazione dell’entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento, rappresenta clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti … Poiché secondo il disposto dell’art. 1194 c.c. 2^ co. “il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”, di regola suddetto piano prevede l’imputazione di una somma riferita agli accessori superiore a scalare a quella relativa al recupero del capitale, sino a giungere al risultato contrario a mano a mano che diminuisce la somma per capitale dovuta in restituzione”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *