Pubblicato il: 20/10/2026

Chi ha una partita IVA farà bene a controllare la propria casella PEC. L’Agenzia delle Entrate, infatti, scrive ai contribuenti per segnalare scostamenti tra le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici del 2023 da un lato e il reddito d’impresa dichiarato dall’altro. Le regole dell’operazione sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia, protocollo n. 271072 del 5 ottobre 2026, che dà attuazione all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come nasce la segnalazione
Il Fisco mette a confronto due serie di dati.
La prima comprende le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi giornalieri, cioè gli incassi che commercianti e altri operatori al dettaglio memorizzano e inviano telematicamente.
La seconda è il reddito d’impresa riportato nel modello Redditi 2024, che riguarda il periodo d’imposta 2023. Quel reddito si indica nei quadri RF, RG o LM, a seconda che l’attività sia in contabilità ordinaria, in contabilità semplificata o in un regime agevolato come quello forfettario. Se alcune operazioni non sono confluite nel reddito dichiarato, né per intero né per una quota, l’Agenzia rileva una presunta anomalia, come definita dal provvedimento.

La PEC e l’area riservata
L’avviso arriva tramite PEC e raggiunge il domicilio digitale del contribuente, cioè l’indirizzo di posta certificata che imprese e professionisti hanno comunicato ufficialmente. Lo stesso messaggio, con le informazioni di dettaglio, si consulta anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La sezione da aprire si chiama “L’Agenzia scrive” e si trova sia nel Cassetto fiscale, lo spazio personale in cui ciascuno segue la propria posizione verso il Fisco, sia nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel documento compaiono i dati anagrafici del contribuente, il numero e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d’imposta. Si trovano poi la data e il protocollo telematico della dichiarazione trasmessa per il 2023, insieme alle istruzioni per chiedere chiarimenti e per regolarizzare la propria posizione.

Come rispondere
Il contribuente può chiedere informazioni all'Agenzia oppure segnalarle elementi, fatti e circostanze che non conosce, direttamente o tramite l'intermediario incaricato di trasmettere le sue dichiarazioni, generalmente il commercialista. I canali da usare sono indicati nella comunicazione. Rispondere alla PEC con cui è arrivata non serve a nulla, perché l’indirizzo mittente funziona solo in uscita e non legge la posta in entrata.

Rimediare con il ravvedimento operoso
Se l’errore o l’omissione sussistono davvero, il contribuente può sanarli con il ravvedimento operoso. L’istituto è disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nella versione modificata dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Tale strumento permette di porre rimedio alla violazione e di ottenere una riduzione delle sanzioni. La misura dello sconto dipende dal tempo passato da quando la violazione è stata commessa.

Si pensi a un negozio che ha trasmesso al Fisco tutti gli incassi di un certo periodo, mentre in dichiarazione ne è finita soltanto una parte a causa di una svista. Ricevuta la PEC, il titolare può controllare i conti con il proprio consulente e, riconosciuto lo sbaglio, regolarizzare la propria posizione.

Il tempo per agire non è illimitato. Il ravvedimento resta possibile anche quando la violazione è già stata constatata, oppure quando sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente ha avuto formale notizia. La possibilità cessa quando al contribuente viene notificato un atto di accertamento, oppure un atto con cui l’Agenzia liquida l’imposta o applica le sanzioni. Lo stesso effetto hanno le comunicazioni di irregolarità e l'esito del controllo formale della dichiarazione.

I dati e la Guardia di Finanza
Le stesse informazioni sono messe a disposizione della Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. Sulla durata della conservazione il provvedimento distingue due termini. Le informazioni sulle fatture restano negli archivi dell’Agenzia per otto anni dopo l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione, con scadenza il 31 dicembre dell’ottavo anno. Per le dichiarazioni invece il periodo è pari a undici anni. Tuttavia, un giudizio in corso può allungare questi periodi.


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