Pubblicato il: 23/10/2026

Immaginiamo una scena molto comune. Su una strada a doppio senso di circolazione è installato un autovelox, posizionato chiaramente per controllare le auto che viaggiano in una certa direzione. Un automobilista percorre la corsia opposta, magari leggermente oltre il limite di velocità, non nota alcuna pattuglia e nessuno lo ferma. Passa qualche settimana e nella cassetta della posta trova un verbale per eccesso di velocità.
A quel punto la domanda nasce spontanea: se l’apparecchio era rivolto verso l’altro senso di marcia, come ha fatto a registrare il mio passaggio? E, soprattutto, quella multa è legittima oppure no? È un dubbio che riguarda moltissimi conducenti, soprattutto sulle strade a due corsie, e che mette davanti a una scelta precisa: pagare subito per chiudere la faccenda oppure contestare il verbale. Per decidere con cognizione di causa, però, bisogna conoscere le regole che stabiliscono quando un autovelox può "guardare" anche dall’altra parte della strada.
Il primo requisito: l’apparecchio deve essere bidirezionale
La prima condizione è puramente tecnica. Non tutti gli autovelox sono in grado di leggere le targhe e misurare la velocità in entrambe le direzioni. Possono farlo soltanto i modelli bidirezionali. Gli apparecchi unidirezionali, invece, rilevano esclusivamente il traffico del senso di marcia per il quale sono stati installati.
Questo significa che chi transita sulla corsia opposta davanti a un dispositivo unidirezionale non può ricevere una multa per eccesso di velocità da quell’apparecchio. Il caso vale anche per chi sorpassa invadendo l’altra corsia. Attenzione però a non fraintendere: il sorpasso vietato o pericoloso resta sanzionabile in base al Codice della Strada, indipendentemente dalla presenza dell’autovelox. Il fatto che l’apparecchio non possa misurare la velocità non trasforma in lecita una manovra che la legge vieta.
Il decreto del Prefetto e cosa ha stabilito la Cassazione
C’è poi un secondo aspetto, altrettanto importante: l’autorizzazione a multare senza fermare il conducente. Su autostrade e strade extraurbane principali la rilevazione a distanza, senza contestazione immediata, è consentita direttamente dalla legge. Sulle strade urbane di scorrimento e sulle extraurbane secondarie, invece, le cose funzionano diversamente: serve un decreto del Prefetto che individui con precisione il tratto di strada in cui le forze dell’ordine possono sanzionare senza fermare il veicolo. Lo prevede l’articolo 4 del decreto legge n. 121 del 2002.
Il punto è che la legge non obbliga il Prefetto a indicare anche il senso di marcia nel provvedimento. E quando il decreto non dice nulla al riguardo? Su questo si è pronunciata la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 23726/2018 e n. 30323/2018, stabilendo che, in assenza di indicazioni specifiche, il rilevamento può avvenire su entrambi i lati della strada e la multa resta valida.
Ci sono però due condizioni da rispettare. La prima è che l’apparecchio sia effettivamente bidirezionale. La seconda è che la postazione sia segnalata in anticipo e ben visibile in tutti e due i sensi di marcia, come impone l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada. Se manca il cartello di preavviso sulla corsia da cui proveniva l’automobilista multato, il verbale può essere messo in discussione.
Quando la multa non è valida e come presentare ricorso
La situazione si ribalta completamente se il decreto prefettizio indica espressamente un solo senso di marcia o una sola carreggiata. In questo caso l’autovelox che rileva le auto sul lato opposto non è coperto da alcuna autorizzazione. Il verbale diventa così affetto da quella che i giudici chiamano illegittimità derivata: viene meno, infatti, la deroga che permette di non contestare subito la violazione al conducente.
Non solo. Secondo la Cassazione, sentenza n. 12309/2019, nemmeno eventuali note chiarificatrici dell’amministrazione possono sanare il problema in un secondo momento. Questo orientamento è stato poi confermato dall’ordinanza n. 15760/2020.
Chi riceve una multa in queste condizioni ha due strade a disposizione: il ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale, oppure il ricorso al Prefetto entro 60 giorni.
Resta un’ultima domanda: come si fa a sapere cosa c’è scritto nel decreto? Il documento si trova sul sito ufficiale della Prefettura, nell’area dedicata all’Ufficio Territoriale del Governo competente per la zona in cui è stata elevata la multa, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente. Il consiglio è di partire dal verbale stesso, perché gli estremi del provvedimento devono obbligatoriamente esservi riportati. Con quei dati è facile individuare il decreto giusto e verificare se indica davvero un unico senso di marcia. Un avvertimento finale, però: se il testo non lo specifica, le probabilità di vincere il ricorso si riducono drasticamente, proprio alla luce delle pronunce della Cassazione del 2018.


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