Pubblicato il: 28/09/2026
- la prima consiste in una somma non imponibile, comunemente indicata come “bonus aggiuntivo”, riconosciuta ai lavoratori il cui reddito complessivo annuo non supera i 20.000 euro;
- la seconda misura consiste invece in un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, destinata ai contribuenti con redditi complessivi superiori a 20.000 euro.
L'importo della detrazione si riduce progressivamente all'aumento del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia di 40.000 euro annui.
Si tratta, quindi, di due meccanismi differenti, accomunati dalla finalità di incidere sul prelievo fiscale relativo ai redditi riconducibili al lavoro dipendente.
Il problema ora affrontato dall'INPS riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove misure. In particolare, occorre stabilire se i benefici fiscali possono essere riconosciuti anche a soggetti che non stanno più svolgendo un'attività lavorativa, ma percepiscono determinate prestazioni erogate in fase di accompagnamento alla pensione.
Ebbene, con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026 l'Istituto previdenziale ha chiarito che le agevolazioni possono essere riconosciute anche sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione e di anticipo pensionistico, purché rispettino le condizioni previste dalla normativa.
La ragione risiede nella natura reddituale di tali prestazioni: pur essendo collegate al percorso verso la pensione, esse non hanno natura pensionistica e possono costituire prestazioni sostitutive del reddito da lavoro dipendente.
Fra le prestazioni che possono rientrare nell'ambito applicativo delle misure fiscali vengono indicate, a titolo esemplificativo:
- l' APE Sociale;
- l' ispensione;
- gli assegni straordinari destinati ai lavoratori di determinati settori, tra cui quello bancario e assicurativo;
- le indennità derivanti dai contratti di espansione;
- le altre prestazioni di accompagnamento alla pensione che presentano le caratteristiche richieste dalla normativa.
Il requisito fondamentale è che si tratti di prestazioni non pensionistiche, aventi natura sostitutiva del reddito di lavoro dipendente e assoggettate a tassazione ordinaria.
Non è quindi sufficiente che una prestazione sia genericamente collegata al pensionamento: occorre verificarne la specifica natura giuridica e fiscale. La disciplina prevede espressamente un'importante esclusione. Sono infatti escluse dall'applicazione delle agevolazioni “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
La distinzione tra pensione e prestazione di accompagnamento assume quindi un'importanza determinante.
Una prestazione che abbia natura propriamente pensionistica non può beneficiare delle misure fiscali previste per i percettori di redditi di lavoro dipendente.
Diverso è il caso delle prestazioni che, pur essendo percepite da soggetti prossimi al pensionamento, mantengono una natura sostitutiva del reddito da lavoro e non costituiscono ancora una pensione.
Un ulteriore chiarimento riguarda la previdenza complementare.
Alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, l'INPS precisa che anche le pensioni integrative e complementari devono considerarsi escluse dall'applicazione dei benefici fiscali. Anche in questo caso assume rilievo la natura della prestazione percepita.
La misura di agevolazione fiscale, pertanto, non si applica alle prestazioni che rientrano nell'ambito delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati, comprese quelle riconducibili alla previdenza integrativa e complementare.
In definitiva il chiarimento dell'INPS rende particolarmente importante distinguere due situazioni:
- da una parte vi è il soggetto che ha già maturato e percepisce una pensione, rispetto alla quale opera l'esclusione prevista dalla legge;
- dall'altra vi è il lavoratore che, pur avendo cessato l'attività lavorativa o trovandosi nella fase di transizione verso il pensionamento, percepisce una prestazione sostitutiva del reddito da lavoro dipendente.
In quest'ultimo caso, la prestazione può rientrare nell'ambito delle agevolazioni fiscali, purché presenti tutti i requisiti richiesti.
La natura della prestazione diventa quindi il criterio fondamentale per stabilire se il beneficio possa essere applicato.
L'INPS richiama inoltre un'ulteriore condizione: le prestazioni interessate devono essere assoggettate a tassazione ordinaria.
La presenza contemporanea dei requisiti consente di distinguere le prestazioni potenzialmente agevolabili da quelle che, invece, rimangono escluse.
In particolare, devono ricorrere:
- la natura non pensionistica della prestazione;
- la funzione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente;
- l'assoggettamento della prestazione alla tassazione ordinaria;
- il rispetto delle soglie reddituali previste per il beneficio.
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