Pubblicato il: 27/09/2026
Cosa prevede la norma sul trattamento economico accessorio
La disposizione di riferimento è l'art. 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la legge di bilancio per il 2026. Per l'intero anno, i compensi legati al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, scontano un'imposta sostitutiva del 15% al posto dell'IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali. Il regime non è però obbligatorio. Il lavoratore può rinunciarvi con dichiarazione scritta, mantenendo la tassazione ordinaria se per lui risulta più vantaggiosa.
Il tetto di 800 euro vale per l'intero anno, non per singola erogazione
Uno dei passaggi più utili della Risposta n. 173/2026 riguarda proprio l'estensione del beneficio. L'Agenzia ha chiarito che il limite di 800 euro non si applica erogazione per erogazione, ma sull'ammontare complessivo dei compensi agevolabili percepiti nel corso dell'anno. La lettura discende dal testo della norma, che circoscrive la misura al solo 2026 e la vincola espressamente a questo importo massimo annuo. Un dipendente che riceve più voci accessorie nei 12 mesi deve, quindi, sommarle per capire se supera la soglia, senza considerarle separatamente.
Il nodo del limite reddituale e l'anno di riferimento
La norma subordina l'accesso al beneficio al possesso di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, senza però precisare a quale periodo d'imposta fare riferimento. Il sostituto d'imposta autore dell'istanza proponeva di verificare la soglia già con riferimento al 2026, eventualmente sulla base di proiezioni reddituali, salvo un conguaglio successivo.
L'Agenzia ha confermato questa impostazione. In mancanza di un'indicazione normativa diversa, la soglia dei 50.000 euro va controllata guardando proprio all'anno 2026, quello per cui il beneficio è stato pensato. Il datore di lavoro pubblico non deve, quindi, fare riferimento al reddito dell'anno precedente per stabilire se un dipendente può accedere alla tassazione ridotta.
Le ricadute operative per i sostituti d'imposta
La conseguenza pratica ricade sui datori di lavoro pubblici, che agiscono come sostituti d'imposta. Nel corso del 2026 possono assoggettare all'aliquota del 15% le voci che giudicano riconducibili al trattamento economico accessorio, a condizione che il totale annuo non superi gli 800 euro e che il dipendente resti, nello stesso periodo, entro i 50.000 euro di reddito da lavoro dipendente. Se la situazione reddituale del lavoratore cambia nel corso dell'anno, sarà necessario un conguaglio in sede di chiusura del rapporto o di conteggio annuale delle competenze.
Chi resta escluso dall'agevolazione
Non tutto il pubblico impiego rientra nella misura. Restano fuori gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, già destinatari di un regime fiscale di favore autonomo, previsto dall'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 95 del 2017. Per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale già beneficiario di analoghe misure agevolative introdotte da precedenti provvedimenti, il vantaggio del 15% si aggiunge a quanto già riconosciuto, senza sostituirlo.
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