Pubblicato il: 29/10/2025

L'INPS ha fatto chiarezza su un aspetto dell'isopensione attraverso il messaggio n. 3166/2025, fornendo istruzioni precise ai datori di lavoro e ai loro consulenti per la corretta compilazione del flusso Uniemens. La questione riguarda specificamente i lavoratori che si trovano in due situazioni particolari: coloro che non hanno maturato alcuna anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e quelli che hanno liberamente scelto di liquidare la propria pensione secondo il sistema contributivo.
Per questi lavoratori in fase di esodo aziendale, il datore di lavoro non è più tenuto a versare la contribuzione correlata sulla quota di retribuzione che supera il massimale della base pensionabile e contributiva. Si tratta di una precisazione che ha importanti ripercussioni economiche per le imprese che ricorrono a questo strumento per gestire le eccedenze di personale, permettendo loro di calcolare con maggiore precisione i costi dell'operazione di esodo.
Cos'è l'isopensione e come funziona
L'assegno di isopensione – tecnicamente definito come assegno di accompagnamento alla pensione anticipata o di vecchiaia – rappresenta uno strumento previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Possono accedervi esclusivamente i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e che si trovano ad affrontare situazioni di eccedenza di personale. L'obiettivo principale è quello di incentivare l'uscita volontaria dei lavoratori che si trovano vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici, evitando procedure più traumatiche come i licenziamenti collettivi.
Il meccanismo prevede che l'azienda si impegni a corrispondere all'INPS l'intera provvista finanziaria, necessaria per garantire ai lavoratori esodati due elementi fondamentali: da un lato, l'erogazione di una prestazione economica di importo equivalente al trattamento pensionistico che spetterebbe loro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, calcolato secondo le regole vigenti; dall'altro, l'accredito della contribuzione figurativa fino al raggiungimento effettivo dei requisiti minimi richiesti per accedere alla pensione. Durante tutto questo periodo transitorio, la normativa stabilisce che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la cosiddetta contribuzione figurativa correlata, che risulta utile sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinarne l'importo finale.
Come si calcola la contribuzione correlata
La determinazione della contribuzione correlata segue criteri precisi, che l'INPS aveva già illustrato in precedenti comunicazioni. L'imponibile mensile che funge da base di calcolo viene individuato, dal datore di lavoro, applicando gli stessi criteri utilizzati per determinare la contribuzione figurativa NASPI. In termini pratici, si prende la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni di servizio del lavoratore, includendo sia gli elementi continuativi che quelli non continuativi della retribuzione, oltre alle mensilità aggiuntive come la tredicesima e l'eventuale quattordicesima.
Questo importo complessivo viene diviso per il numero di settimane di contribuzione effettivamente accreditate e, successivamente, moltiplicato per il coefficiente 4,33, che rappresenta il numero medio di settimane presenti in un mese. Una volta determinato l'imponibile mensile attraverso questo calcolo, la provvista finanziaria necessaria per coprire la contribuzione figurativa correlata viene calcolata applicando l'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del singolo lavoratore, che – nella stragrande maggioranza dei casi – corrisponde al 33 per cento dell'imponibile calcolato.
Il massimale che fa la differenza: 120.607 euro per il 2025
La vera novità contenuta nel messaggio INPS riguarda l'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, disciplinato dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per l'anno 2025, questo limite è stato fissato a 120.607 euro. Questo tetto si applica esclusivamente a due categorie di lavoratori: quelli completamente privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, quindi coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi, e quelli che, pur avendo anzianità precedente, hanno esercitato l'opzione per il calcolo contributivo della pensione, rinunciando al sistema misto.
Per questi lavoratori, la retribuzione pensionabile utile per il calcolo della contribuzione correlata non può superare la cifra indicata, e questo importo diventa il limite oltre il quale il datore di lavoro non è tenuto a versare ulteriore contribuzione. Sul piano operativo, l'INPS ha fornito istruzioni dettagliate per la compilazione del flusso Uniemens: quando si supera il massimale per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 o per coloro che hanno optato per il sistema contributivo, i datori di lavoro devono valorizzare l'elemento RegimePost95 con il valore "Sì", indicare nell'elemento "ImponibileEccMass" l'importo dell'imponibile eccedente e inserire nell'elemento "ContributoEccMass" il valore "zero", a conferma che su quella quota non è dovuta alcuna contribuzione correlata.


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