Pubblicato il: 15/04/2024

Tra le agevolazioni previste dalla Legge n. 104/1992 a favore dei soggetti disabili, c’è la possibilità di comprare l’auto con alcuni benefici fiscali, tra cui l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto.

Però, la legge (l’art. 1, comma 37 della L. n. 296/2006) stabilisce anche che, se il veicolo è comprato con sgravi fiscali e poi viene venduto o trasferito a titolo gratuito (ad esempio, viene donato) prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto agevolato, allora bisogna versare la differenza tra l’imposta dovuta normalmente e quella che risulta dall’applicazione delle agevolazioni.

Questa normativa si applica anche in caso di morte del disabile beneficiario? L’erede, che ha ricevuto per via di successione l’auto acquistata con la 104, può vendere prima dei due anni senza dover pagare la differenza d’imposta?

A rispondere a questa domanda è l’Agenzia delle Entrate, con una propria comunicazione (la risoluzione 136/E del 23 aprile 2018).

Innanzitutto, occorre precisare che la norma appena vista ha una finalità antielusiva: cioè vuole evitare un abuso del diritto. Nello specifico, si vuole impedire che i benefici fiscali riconosciuti al disabile siano utilizzati per il trasferimento (agevolato) della proprietà dell’auto in favore di soggetti che non hanno i requisiti necessari per godere dell’agevolazione.

A tal riguardo, bisogna evidenziare che l’acquisto dell’auto con lo sgravio fiscale stabilito dalla Legge 104 è previsto soltanto per alcune categorie di disabili gravi tra cui, ad esempio, i non vedenti (come i soggetti colpiti da cecità assoluta), i non udenti (ossia, chi è sordo) e le persone con una grave limitazione della capacità di camminare.

Il comma 1 dell’art. 3 della legge 104 precisa chi ha diritto alle agevolazioni 104: si tratta di quei soggetti con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabile o progressiva (destinata ad aggravarsi con il tempo). Tale minorazione deve causare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro, nonché emarginazione o svantaggio sociale. Poi, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, la disabilità assume un carattere di gravità se, in relazione all’età del soggetto, la minorazione ha diminuito l’autonomia personale e ha reso necessaria l’assistenza generale, permanente e continuativa.

Allora, il disabile grave può comprare un veicolo con alcuni sgravi fiscali:

  • la detrazione IRPEF del 19% della spesa effettuata per l’acquisto dell’auto;
  • l’IVA agevolata al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto;
  • l’esenzione dal pagamento del bollo auto;
  • non si deve pagare l’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Se il disabile beneficiario dell’IVA agevolata ha manifestato la propria volontà di trasferire la proprietà del bene ad un’altra persona entro i due anni dall’acquisto, questa circostanza lascia pensare che, già originariamente, l’acquisto dell’automobile non fosse finalizzato a rispondere alle necessità del disabile.

Però, se il disabile grave muore, trova applicazione la previsione vista (ossia, l’art. 1, comma 37 della L. n. 296/2006)?

La risposta è no: non si applica questa disposizione.

Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’erede può vendere l’auto ricevuta in eredità dalla persona con disabilità e può farlo anche prima dei due anni dall’acquisto agevolato, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.

Perché c’è tale eccezione?

A ben vedere, nel caso dell’erede che riceve l’auto acquistata dal disabile deceduto, non c’è quell’abuso del diritto che la normativa vuole scongiurare. Infatti, il primo trasferimento della proprietà al soggetto privo dei requisiti necessari per lo sgravio fiscale avviene per effetto di una successione ereditaria: ossia, per effetto di un evento che è fuori da qualsiasi manifestazione di volontà del disabile.

In altre parole, la differenza d’imposta dovrà essere versata soltanto se l’auto è stata venduta o trasferita a titolo gratuito: cioè, è necessario che il soggetto, che ha beneficiato dell’IVA agevolata, abbia manifestato la propria volontà di trasferire la proprietà del bene ad altri.


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