Pubblicato il: 01/11/2025

L’aumento del costo dei carburanti e la diffusione di una maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente e la mobilità sostenibile stanno progressivamente cambiando le abitudini dei cittadini. Moltissime, infatti, sono le persone che ogni giorno, per i propri spostamenti, preferiscono le biciclette alle più costose e inquinanti auto. Tuttavia, tale fenomeno crea un problema: ovvero dove parcheggiare le bici senza violare le regole del condominio.

Molti residenti, per comodità o per mancanza di rastrelliere, scelgono di lasciare la bicicletta nell’androne, nel portico o nei cortili interni. Tuttavia, proprio questi spazi comuni sono al centro di una recente pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata che, con la sentenza n. 1970 del 3 settembre 2025, ha chiarito quando il parcheggio delle biciclette può essere considerato illegittimo. Secondo il giudice "la sosta dei motocicli e biciclette nell'androne/porticato antistante il portoncino di ingresso […] è illegittima in quanto in contrasto con l'art. 1102 c.c. e con il Regolamento Condominiale; per l'effetto, vieta la sosta dei motocicli e delle biciclette nella predetta area comune con conseguente rimozione degli stessi".

Per comprendere la ratio della decisione dei giudici campani, è opportuno partire dalla disciplina della comunione e del condominio. La norma di riferimento è l’art. 1102 del c.c., rubricata “Uso della cosa comune”, secondo cui “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
L’individuazione delle parti comuni è invece affidata all’art. 1117 del c.c., per cui sono oggetto di proprietà comune, tra le altre, le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo, le scale, i portoni di ingresso, i portici e i cortili, nonché le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi in comune.
Lasciare la bicicletta nell’androne, anche per poco tempo, significa modificare la funzione dello spazio, da luogo di transito e decoro a zona di sosta privata. Androni e porticati, infatti, non sono soltanto luoghi di passaggio, ma spesso rappresentano la “vetrina” dell’edificio. Una bicicletta lasciata lì, anche ordinatamente, trasforma quello spazio, sottraendolo alla sua funzione originaria.

Un errore comune è pensare che, in mancanza di un espresso divieto, si possa parcheggiare liberamente, ma non è così. Secondo la giurisprudenza, basta una clausola generica che vieti di occupare o ingombrare le parti comuni con oggetti personali per rendere illegittima la sosta di biciclette o altri mezzi. Il regolamento, infatti, esprime la volontà collettiva dei condomini e stabilisce che certi spazi mantengano una destinazione ben precisa. Anche una formulazione ampia è sufficiente a escludere qualsiasi uso improprio, compreso il deposito temporaneo di una bici.
Molti proprietari giustificano la presenza della bici sostenendo che non intralcia il passaggio. Tuttavia, dal punto di vista strettamente giuridico, la violazione non riguarda lo spazio occupato, ma l’uso improprio del bene comune. Il diritto degli altri condomini non è solo quello di transitare, ma anche di godere di un androne ordinato e libero da oggetti personali. La tutela del decoro e della destinazione d’uso prevale sul vantaggio del singolo.


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