Pubblicato il: 07/11/2026

I lavoratori dipendenti che hanno un figlio piccolo e vogliono stare a casa usufruendo del congedo parentale ricevono di regola dall’INPS il 30% della retribuzione, mentre per alcuni mesi l’indennità sale all’80%. Ad oggi questi mesi sono tre. Il disegno di legge di Bilancio 2027 li porta a quattro per il primo figlio, a cinque per il secondo e a sei dal terzo. La novità riguarda chi termina il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2026.

Come funziona oggi la maggiorazione all’80%
Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta a madre e padre dopo il congedo obbligatorio di maternità o paternità. Dal 1° gennaio 2026 si può usare fino ai 14 anni del figlio, mentre prima il limite era di 12 anni (legge 30 dicembre 2025, n. 199). Ai lavoratori dipendenti l’INPS riconosce in questo periodo un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un massimo di nove mesi complessivi tra i genitori.

La maggiorazione riguarda tre di questi nove mesi, per i quali l’indennità passa dal 30% all’80% della retribuzione. I mesi maggiorati possono rientrare soltanto nei sei mesi non trasferibili, cioè nei tre che spettano a ciascun genitore e che l’altro non può usare. Il tetto di tre mesi vale per la famiglia e non per ciascun genitore, quindi i mesi possono essere divisi tra madre e padre o usati da uno solo dei due. Se il padre ne usa uno, alla madre ne restano al massimo due. I mesi all’80% vanno fruiti entro i sei anni di vita del bambino, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione. Dopo quel termine, e fino ai 14 anni, l’indennità resta al 30%.

Questi tre mesi non spettano a tutti allo stesso modo, perché la maggiorazione è stata introdotta per gradi e dipende dalla data in cui il genitore ha finito il congedo obbligatorio. Chi lo ha terminato dopo il 31 dicembre 2024 ha diritto a tutti e tre i mesi, chi lo ha terminato nel 2024 ne ha due e chi lo ha terminato nel 2023 ne ha uno. Per chi lo ha concluso entro il 31 dicembre 2022 non è prevista alcuna maggiorazione.
Il primo mese è stato introdotto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e il secondo dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213. La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha reso stabile questa misura e ha aggiunto il terzo mese.

Lo stesso schema vale prendendo come parametro l’anno di nascita o di adozione del bambino. Se il figlio è nato o è entrato in famiglia prima del 2023, il mese all’80% spetta a chi ha concluso il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022. Per i nati nel 2023 il mese spetta comunque, purché il genitore sia dipendente, e i mesi diventano due se il congedo obbligatorio finisce dopo il 31 dicembre 2023. Per i nati nel 2024 i mesi sono almeno due e salgono a tre se il congedo obbligatorio termina dopo il 31 dicembre 2024, mentre per i nati nel 2025 sono sempre tre.

Cosa prevede l’art. 59 del disegno di legge
L’art. 59 interviene sul comma 1 dell’art. 34 D.lgs. n. 151/2001. Il testo attuale prevede due mesi all’80% e, in aggiunta, un ulteriore mese, per un totale di tre. La norma sostituisce quell’ulteriore mese con una durata massima complessiva di ulteriori due mesi, che diventano tre per il secondo figlio e quattro dal terzo figlio in poi. Poiché a questi mesi si sommano i due di base, il totale all’80% passa a quattro, cinque o sei a seconda che si tratti del primo, del secondo o del terzo figlio e dei successivi.
Il limite di sei mesi vale quindi soltanto per le famiglie con almeno tre figli, mentre per il primo figlio l’aumento è di un solo mese.

Da quando si applicherebbe
La modifica riguarda i lavoratori che hanno terminato o termineranno il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2026, cioè i congedi disciplinati dai capi III e IV del Testo unico. Conta dunque la data in cui finisce il congedo obbligatorio e non quella di nascita del bambino, per cui chi lo ha concluso entro il 31 dicembre 2026 resta nel regime attuale, con tre mesi all’80%.

Per fare un esempio, una lavoratrice dipendente che ha già un figlio termina il congedo di maternità per il secondo il 20 gennaio 2027. In questo caso i genitori avrebbero a disposizione cinque mesi all’80% da ripartire tra loro, mentre con la fine del congedo il 15 dicembre 2026 i mesi sarebbero tre.


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