Pubblicato il: 05/11/2026

Una caduta dal motorino provocata da una buca, o da una disconnessione del manto stradale, non comporta automaticamente il diritto al risarcimento. Anche quando la strada presenta un difetto, infatti, occorre verificare se l'incidente sia effettivamente riconducibile alle condizioni della carreggiata oppure se sia stato determinato, in via esclusiva, dalla condotta imprudente del conducente.

A chiarirlo è la Cassazione, Terza Sezione civile, con la sentenza n. 27680/2026, pubblicata pochi giorni fa. La pronuncia respinge il ricorso di un motociclista che chiedeva al Comune oltre 51mila euro di risarcimento per le lesioni riportate in seguito a una caduta, precisando la portata del principio della ragionevole cautela elaborato dalle Sezioni Unite.

La Suprema Corte ribadisce che, ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 del c.c., non è indispensabile dimostrare che il comportamento del danneggiato fosse eccezionale o oggettivamente imprevedibile. Può essere sufficiente una condotta oggettivamente colposa, ossia tale da evidenziare l'inosservanza delle normali cautele esigibili in presenza di un rischio riconoscibile.

Come emerso dai fatti di causa, un uomo, durante una mattinata piovosa, stava percorrendo in ciclomotore una strada urbana a senso unico, ampia e rettilinea. La carreggiata era attraversata da binari della metropolitana di superficie, collocati su lastre di cemento chiaro e facilmente distinguibili dall'asfalto. In prossimità delle rotaie si era altresì formata una disconnessione del manto stradale, larga circa 30 centimetri, lunga 40 e profonda 20.

Il motociclista, che abitava da quasi quarant'anni a circa 400 metri dal luogo dell'incidente, doveva svoltare verso l'ingresso del piazzale di un mercato. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, aveva però anticipato la manovra tagliando diagonalmente la carreggiata e attraversando la rotaia proprio nel punto in cui si trovava il dissesto – anziché superare la fine del binario – dove disponeva di uno spazio sufficiente per effettuare la svolta in sicurezza. La ruota anteriore aveva urtato la disconnessione, provocando la caduta del motociclista con conseguenti lesioni fisiche e una prognosi di sette giorni. Per il conducente del mezzo anche postumi permanenti stimati intorno al 15%.

Da qui la richiesta di risarcimento nei confronti del Comune, quale ente custode della strada. La domanda era però stata respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d'Appello, che avevano ravvisato nel comportamento del conducente una causa idonea a escludere la responsabilità dell'ente.

Come accennato sopra, la responsabilità per dissesto stradale è riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., relativa alla responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia. Ebbene, la disposizione stabilisce che ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che dimostri il caso fortuito. In riferimento alle strade pubbliche, il custode è generalmente l'ente proprietario o gestore chiamato a rispondere dei danni riconducibili alle condizioni della carreggiata.

Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva: il danneggiato non deve dimostrare una specifica negligenza del Comune, né provare che l'ente fosse a conoscenza della buca. Deve tuttavia dimostrare il rapporto causale tra la cosa custodita e il danno subìto. In altre parole, occorre provare che l'incidente sia effettivamente riconducibile al dissesto stradale ed è proprio su questo aspetto che la Corte territoriale aveva sollevato un primo problema. I due testimoni, infatti, avevano visto il motociclista soltanto dopo la caduta, mentre il rapporto della polizia municipale documentava le condizioni del fondo stradale, senza tuttavia dimostrare direttamente la dinamica dell'incidente. E proprio la mancanza di una prova sufficiente del nesso causale costituiva una prima ragione per respingere la domanda.

C'era però un altro aspetto, distinto e autonomo dal primo, che faceva propendere la magistratura per la bocciatura della richiesta di risarcimento: l'imprudenza del conducente. La sua condotta si era infatti rivelata talmente sconsiderata da rappresentare, da sola, la causa dell'incidente. Come accertato in aula, l'uomo aveva percorso il margine sinistro della carreggiata anziché quello destro, violando l'art. 143 del Codice della strada relativo alla posizione dei veicoli durante la marcia. Inoltre, nonostante il fondo bagnato, aveva anticipato la svolta attraversando obliquamente la rotaia e la relativa scanalatura. A ciò si aggiungevano la conoscenza dei luoghi, la familiarità con i binari e la visibilità del dissesto, distinguibile dall'asfalto anche grazie alle caratteristiche cromatiche delle lastre di cemento. Per i giudici è un complesso di circostanze che avrebbero consentito a un prudente motociclista di riconoscere il pericolo ed evitarlo.

Quella in oggetto è una valutazione aderente al quadro giurisprudenziale di cui alla sentenza n. 20943/2022, pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Sostanzialmente, in materia di responsabilità per cose in custodia:

  • il comportamento del danneggiato deve essere sempre valutato considerando la sua incidenza causale sull'evento;
  • quanto più il pericolo è prevedibile e superabile attraverso le normali cautele, tanto maggiore può essere il peso attribuito alla condotta imprudente, fino a riconoscerle efficacia causale esclusiva.
Ma in materia rileva altresì il primo comma dell'art. 1227 del c.c., secondo cui il comportamento colposo del danneggiato che concorre a provocare il danno comporta una riduzione del risarcimento, proporzionata alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze. Se, però, la sua condotta costituisce l'unica causa dell'evento, il nesso causale con la cosa custodita viene meno e il custode può andare esente da ogni responsabilità.

Nel ricorso presso i giudici di piazza Cavour, il motociclista indicava quattro motivi di impugnazione contestando, tra l'altro, un'asserita inversione dell'onere della prova da parte del giudice, nonché il travisamento delle prove e la violazione delle regole sulla loro valutazione. Come accennato in apertura, la Cassazione respinge integralmente il ricorso. In particolare, dichiara inammissibili le contestazioni relative al travisamento delle prove, chiarendo che questo vizio riguarda un errore percettivo sul contenuto oggettivo di un documento o di una deposizione, non il semplice dissenso rispetto al rilievo dato dal giudice agli elementi disponibili.

Sul punto centrale, la Terza Sezione civile conferma invece la correttezza dell'orientamento richiamato dalla Corte d'Appello, già sviluppato dalle Sezioni Unite e ribadito da successive pronunce. Il principio è che, ai fini dell'interruzione del nesso causale nella responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato non deve necessariamente possedere i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e dell'eccezionalità. È sufficiente che sia oggettivamente colposa, vale a dire sprovvista dell'ordinaria cautela esigibile rispetto a una situazione di rischio percepibile o superabile con l'ordinaria diligenza.

Lungi dall'essere un criterio astratto e immutabile, di volta in volta la cautela dovrà essere rapportata alle circostanze concrete. Una manovra che in condizioni ordinarie potrebbe risultare ragionevole può, perciò, diventare imprudente in presenza di pioggia, scarsa aderenza o ostacoli chiaramente riconoscibili.

La sentenza n. 27680/2026 della Cassazione offre così significative indicazioni per chi subisce un incidente a causa di una buca stradale – e intende chiedere un risarcimento dopo una caduta provocata dal dissesto stradale – ma anche agli enti chiamati a rispondere dei danni.

Il danneggiato deve anzitutto dimostrare il collegamento tra il difetto della strada e l'incidente. Per questo sono particolarmente importanti fotografie, testimonianze di persone che abbiano assistito alla caduta e documenti che consentano di individuare con precisione il punto del sinistro. Non basta dimostrare che esisteva una buca e che si è verificata una caduta nelle sue vicinanze. D'altra parte, la presenza di un dissesto non determina automaticamente una responsabilità del Comune. La conoscenza dei luoghi, la visibilità dell'ostacolo, le condizioni meteorologiche e il rispetto delle regole di circolazione sono tutti elementi concreti che possono concorrere a dimostrare che l'incidente sarebbe stato evitabile adottando la normale prudenza.

In definitiva, la responsabilità oggettiva del custode non equivale a una garanzia assoluta contro qualsiasi incidente. Se il comportamento del danneggiato assume efficacia causale esclusiva, la strada dissestata può essere considerata soltanto l'occasione dell'evento, senza che sussistano i presupposti per riconoscere un risarcimento danni.


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