Pubblicato il: 01/11/2026
Nella vicenda concreta, la magistratura ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria presentata da un proprietario il cui appartamento era stato distrutto da un incendio, sviluppatosi nella mansarda di un edificio condominiale. In particolare, il rogo aveva coinvolto la copertura e i locali sottotetto del fabbricato, rendendo inagibili sei appartamenti al primo piano, compreso quello dell'attore. Quest'ultimo aveva dovuto trasferirsi con la famiglia in un'abitazione in affitto, sostenendo anche le spese per il mobilio e i beni di prima necessità.
Il proprietario aveva citato in giudizio la società proprietaria della mansarda e i suoi soci illimitatamente responsabili, oltre ai coniugi che occupavano l'immobile in comodato gratuito. Secondo la ricostruzione dell'attore, l'incendio era partito dalla cabina armadio della mansarda, dove erano presenti materiali combustibili, un tubo di evacuazione dei fumi di una stufa a pellet e componenti elettrici.
La sua domanda si fondava anche sull'art. 2051 del c.c., che disciplina la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia. Ebbene, in base a questa disposizione il custode può essere chiamato a rispondere dei danni provocati dalla cosa, salvo che dimostri il caso fortuito. Il danneggiato deve, però, provare il collegamento causale tra la cosa e l'evento dannoso.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la richiesta risarcitoria perché il rapporto dei Vigili del Fuoco non individuava con certezza né punto d'innesco né causa dell'incendio. Il documento ipotizzava un'origine accidentale nella cabina armadio, senza riscontri oggettivi sufficienti a dimostrare che il fuoco fosse partito proprio da lì. La Corte d'Appello ha condiviso questa valutazione di merito. La presenza di materiali combustibili e di possibili fonti d'innesco non dimostrava – da sola – che l'incendio fosse stato provocato proprio dall'immobile in custodia ai convenuti, né consentiva di attribuire loro la responsabilità del sinistro.
Per addivenire al loro convincimento, i giudici hanno richiamato uno specifico precedente giurisprudenziale della Cassazione (sent. n. 12760/2024), secondo cui non basta che la cosa custodita e il danno appartengano allo stesso contesto: occorre dimostrare precisamente un effettivo nesso causale tra cosa ed evento. Neppure le testimonianze dei Vigili del fuoco avrebbero potuto colmare la lacuna, poiché – come accennato – gli intervenuti non avevano accertato l'esatta origine del rogo. Secondo la Corte, un accertamento tecnico tempestivo avrebbe potuto fornire elementi utili, ma non era più concretamente praticabile dopo oltre dieci anni e la ristrutturazione degli appartamenti interessati.
La sentenza affronta anche un secondo, significativo aspetto: il rapporto tra quanto già pagato dall'assicurazione a titolo di indennizzo e il risarcimento richiesto al presunto responsabile. Il proprietario aveva ricevuto dalla propria compagnia assicurativa un indennizzo di quasi 80mila euro, comprendente somme per i danni al fabbricato, al contenuto e per il mancato godimento dell'abitazione. La compagnia, dopo aver pagato, si era surrogata nei diritti dell'assicurato nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 del c.c..
La Corte ha, quindi, osservato che il proprietario aveva già ricevuto somme superiori all'importo richiesto in giudizio, per lo stesso danno. Un ulteriore pagamento avrebbe comportato una duplicazione del ristoro, incompatibile con il principio secondo cui il risarcimento deve riparare il pregiudizio effettivamente subìto, senza trasformarsi in una fonte di indebito arricchimento del danneggiato – in gergo "locupletazione del danno". Il principio giurisprudenziale richiamato dai giudici emiliani, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12565/2018, è cioè che indennizzo assicurativo e risarcimento del danno non possono essere cumulati oltre l'entità del pregiudizio da riparare. Vero è che l'assicurazione contro i danni e la responsabilità civile hanno fonti differenti, ma possono soddisfare l'identico interesse economico: compensare la perdita subita dalla vittima. In particolare, l'indennizzo deriva dal contratto assicurativo, mentre il risarcimento è dovuto dal responsabile in conseguenza dell'illecito. E se interviene prima l'assicurazione, il suddetto art. 1916 c.c. permette alla compagnia di subentrare nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, fino all'importo pagato.
Con questo meccanismo, l'assicuratore può recuperare dal responsabile le somme anticipate e il danneggiato non può pretendere nuovamente la stessa quota di danno. Se il pregiudizio supera l'indennizzo, resta invece possibile chiedere al responsabile il risarcimento della parte residua, a patto che ne siano provati i presupposti. In breve, la surrogazione evita che la vittima riceva due volte il pagamento per la stessa perdita, ma non cancella la responsabilità del terzo: distribuisce tra assicuratore e danneggiato il diritto di ottenere quanto dovuto, entro i rispettivi limiti.
Peraltro nella vicenda la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento di ulteriori danni non patrimoniali. Il proprietario non aveva, infatti, documentato adeguatamente il periodo durante il quale non aveva potuto utilizzare l'immobile, la data del rientro o i lavori di ripristino e ristrutturazione effettuati. Non risultavano, inoltre, provati altri pregiudizi riconducibili all'incendio e non già indennizzati. L'appello del proprietario dell'appartamento distrutto dall'incendio è stato pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del grado.
In definitiva, la sentenza n. 2019/2026 della Corte d'Appello di Bologna ribadisce due regole giurisprudenziali generali: chi chiede un risarcimento deve sempre dimostrare il nesso causale tra il fatto e il danno; inoltre, l'indennizzo assicurativo già ricevuto deve essere considerato per evitare duplicazioni. La tutela risarcitoria mira a compensare la perdita subita, non a consentire un guadagno ulteriore rispetto al danno effettivo.
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