Pubblicato il: 21/10/2026
Il defunto aveva disposto delle proprie sostanze mediante testamento olografo, attribuendo ad alcuni figli la sola quota di legittima e riconoscendo a un altro figlio anche la disponibile. Nel medesimo testamento erano state richiamate due dazioni di denaro effettuate nel 1971 a favore di uno dei coeredi: la prima destinata all'acquisto della casa in occasione del matrimonio, la seconda finalizzata all'acquisto di un'autovettura.
La Corte d'Appello aveva qualificato le attribuzioni come donazioni soggette a collazione, mentre la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 19114/2026, aveva osservato che, in assenza della forma scritta prescritta per la donazione e per la donazione obnuziale, occorreva una nuova valutazione della loro eventuale natura di liberalità indirette e dei relativi effetti successori.
Ai sensi dell'art. 782 c.c., si rammenta, la donazione deve essere stipulata per atto pubblico, a pena di nullità, salve le eccezioni previste dalla legge. La forma solenne costituisce un requisito essenziale del negozio, posto a tutela della consapevolezza del donante e della serietà dell'impegno assunto.
Per la donazione obnuziale, l'art. 785 c.c. prevede una disciplina specifica, collegando l'efficacia dell'attribuzione alla celebrazione del matrimonio e stabilendo che essa non richiede accettazione, pur dovendo essere effettuata mediante atto pubblico.
Ne consegue che la circostanza che il denaro sia stato destinato all'acquisto di un'abitazione in occasione delle nozze non consente, da sola, di qualificare la dazione come donazione obnuziale. Occorre verificare la struttura concreta dell'operazione e la sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina applicabile.
Il richiamo contenuto nel testamento alla finalità delle somme costituisce un elemento utile per ricostruire la volontà del de cuius, ma non può sostituire la forma prescritta dalla legge per il perfezionamento di una donazione diretta.
Pertanto, in assenza dell'atto pubblico richiesto, non è possibile riconoscere automaticamente alle attribuzioni la natura di donazioni dirette valide, né assoggettarle alla relativa disciplina senza un ulteriore accertamento.
L'esclusione della qualificazione in termini di donazione diretta non comporta necessariamente che le attribuzioni patrimoniali siano irrilevanti ai fini successori.
Occorre, infatti, distinguere tra donazione diretta e liberalità indiretta:
- nella prima, l'arricchimento del beneficiario deriva direttamente dal contratto di donazione, soggetto ai requisiti formali stabiliti dall'art. 782 c.c.;
- nella seconda, invece, il risultato liberale viene realizzato attraverso un negozio diverso, utilizzato per procurare al beneficiario un vantaggio patrimoniale senza ricorrere allo schema formale della donazione diretta.
La distinzione non è meramente terminologica: la riconduzione dell'operazione all'una o all'altra categoria determina, infatti, conseguenze differenti in ordine alla validità dell'attribuzione e al regime applicabile in sede di divisione ereditaria. In particolare la questione della qualificazione delle dazioni si riflette direttamente sulla disciplina della collazione.
Ai sensi dell'art. 737 c.c., i figli e gli altri soggetti indicati dalla norma, che concorrono alla successione, devono conferire ai coeredi quanto ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che ne siano stati dispensati nei limiti consentiti dalla legge.
L'art. 741 c.c. individua, inoltre, specifiche attribuzioni che devono essere comprese nella collazione, mentre l'art. 809 c.c. estende alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione le disposizioni in materia di riduzione per lesione della legittima e di revoca per causa d'ingratitudine o sopravvenienza di figli, nei limiti previsti dalla norma.
Tali disposizioni confermano che la rilevanza successoria di un'attribuzione patrimoniale non dipende esclusivamente dalla sua qualificazione formale come donazione diretta. Anche una liberalità indiretta può assumere rilievo nella ricostruzione dei rapporti tra coeredi e nella tutela delle quote spettanti agli aventi diritto.
Resta, tuttavia, necessario individuare con precisione la natura dell'operazione, il valore da considerare e le regole specificamente applicabili. Non è sufficiente, pertanto, inserire automaticamente ogni dazione di denaro nel donatum senza averne prima accertato i presupposti giuridici.
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