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Tribunale di Vasto, sentenza n. 158 del 25 maggio 2023, Est. Faleschini

Va verificato se dalle clausole contrattuali sia desumibile la pattuizione di un unico regime di capitalizzazione con corrispondente univoca ipotesi di ammortamento o, all’inverso, se dalle stesse non sia desumibile un unico regime con conseguente possibilità di plurime ipotesi di ammortamento

Stralcio

“1) descriva il CTU la tipologia di piano di ammortamento come pattuito in contratto, chiarendo se dalle clausole contrattuali (in particolare, dall’art. 4) sia univocamente desumibile il regime di capitalizzazione pattuito, e, conseguentemente, se in base alle clausole contrattuali sia possibile elaborare una sola ed univoca ipotesi di piano di ammortamento; ovvero, al contrario, se dalle clausole contrattuali (in particolare, dall’art. 4) non sia univocamente desumibile il regime di capitalizzazione pattuito, con conseguente possibilità di elaborazione di plurime ipotesi di piano di ammortamento tra loro alternative;
2.a) laddove il regime di capitalizzazione sia univocamente desumibile dalle clausole contrattuali, verifichi il CTU se il piano di ammortamento effettivamente elaborato ed applicato nel caso di specie corrisponde all’unico piano di ammortamento ipotizzabile sulla base del contratto (che il CTU avrà cura di elaborare); in caso negativo, evidenzi le differenze tra piano di ammortamento pattuito e piano di ammortamento concretamente attuato, individuando i pagamenti indebiti eseguiti dal mutuatario e quantificando il totale dell’indebito corrisposto dal mutuatario alla mutuante; si precisa che per pagamento indebito deve intendersi la parte di rata mensile risultante dalla differenza tra la rata effettivamente corrisposta dal mutuatario e quella (di importo inferiore) che avrebbe invece dovuto corrispondere in base al piano di ammortamento pattuito;
2.b) laddove il regime di capitalizzazione non sia univocamente desumibile dalle clausole contrattuali, elabori 11 CTU le differenti ipotesi di plano di ammortamento alternative; dopodiché, prendendo come riferimento l’ipotesi di piano di ammortamento con regime a capitalizzazione semplice, evidenzi le differenze tra tale piano ed il piano di ammortamento concretamente attuato, individuando i pagamenti indebiti eseguiti dal mutuatario e quantificando il totale dell’indebito corrisposto dal mutuatario alla mutuante;
3) determini il CTU la misura del TEG pattuito (o dei TEG pattuiti, in caso di clausole contrattuali valutate come non univoche) e accerti se lo stesso supera il tasso soglia usurario individuato con riferimento al trimestre in cui 11 contratto é stato stipulato; in caso affermativo, quantifichi la differenza tra quanto corrisposto complessivamente dal mutuatario e l’importo dovuto in restituzione a titolo di quota capitale”.

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