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Tribunale di Vallo della Lucania, ordinanza del 23 luglio 2019, Est. Michela Eligiato (inviata dal Collega Avv. Antonio Sabatino)

Contratto di mutuo – consegna della somma al mutuatario mediante accredito su conto corrente acceso presso la banca mutuante - vincolo di indisponibilità delle somme accreditate sino all'adempimento di condizioni poste a carico del mutuatario – inefficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Deve qualificarsi come mutuo condizionato e non può essere ritenuto idoneo titolo esecutivo, sicché va disposta la sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile il quale, pur attestando la somma come erogata, quietanzata ed accreditata sul conto corrente del mutuatario presso la banca mutuante, preveda che la somma stessa sia vincolata a garanzia della prova del verificarsi di talune condizioni ivi indicate, pena la facoltà della Banca di risolvere il contratto e di compensare il suo credito con le medesime somme giacenti sul conto.

Il vincolo gravante sulle somme preclude al mutuatario di porre in essere atti di autonomia privata e, in definitiva, impedisce allo stesso di disporre delle somme erogate le quali, in attesa del verificarsi delle condizioni, restano nella disponibilità della Banca (cfr. tribunale di Tivoli del 5 aprile 2019: quando manchi la suddetta libertà, non può dirsi raggiunta la disponibilità giuridica della somma e questo è tanto più vero se il denaro viene vincolato oppure la dazione dello stesso è postergata ad altro momento, non più per un interesse proprio del mutuatario, ma – come nel caso di specie – del mutuante. Il contratto di mutuo, pur recando la forma dell’atto pubblico, è quindi inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti della certezza).

Difetta in tal caso il conseguimento della disponibilità giuridica della somma in favore del mutuatario con creazione di un autonomo titolo di disponibilità, poiché la somma oggetto del contratto, al momento della sua stipula, non è effettivamente fuoriuscita dalla sfera di disponibilità della Banca, essendosi riservata, infatti, quest’ultima, la facoltà di compensare con la somma depositata sul conto corrente i suoi crediti nella ipotesi di mancato adempimento delle condizioni poste a carico del mutuatario.

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