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Tribunale di Treviso, ordinanza del 24 maggio 2021

Il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario può essere desunto dal prezzo della compravendita dell’immobile ipotecato

Massime Avv. Dario Nardone*

Quanto alla violazione del limite di finanziabilità pari all’80% del valore dei beni ipotecati, secondo il combinato disposto dell’art. 38, comma 2, Tub e dell’art. 1 delibera CICR 22 aprile 1995, pur non potendosi affermare che il valore dell’immobile ipotecato necessariamente coincida con il prezzo pagato per il suo acquisto (bensì  con il valore del bene secondo le stime  del mercato immobiliare all’epoca del mutuo), nondimeno si può dubitare che il prezzo al quale il bene sia stato effettivamente venduto si atteggi, di per sé, come importante indice del valore commerciale del bene medesimo, secondo l’orientamento di legittimità  (cfr. Cass., sent. n. 9079/2018).

Pertanto sussiste il fumus giustificante la sospensione dell’esecuzione laddove, a fronte di un mutuo fondiario per € 93.000,00, sia stato convenuto il prezzo di compravendita per l’immobile ipotecato in € 42.000,00.

Per approfondimenti, consiglio https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/29/mutuo-fondiario-e-violazione-limite-di-finanziabilita

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone

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