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Tribunale di Torino, sentenza del 19 Giugno 2019, Est. Enrico Astuni

Massime tratte da Il Caso

In punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la disponibilità dei soli riassunti scalari, dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per data valuta, risulta insufficiente a verificare “secondo il criterio della data di disponibilità delle singole operazioni, l’esistenza di uno scoperto di conto e l’idoneità della rimessa in conto a ridurre e-o estinguere l’anzidetto scoperto, e la necessità invece di esaminare la movimentazione del c/c quale risultante dal c.d. foglio movimenti, dove le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta”; da ciò ne consegue che l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata in assenza dell’estratto integrale.

Resta ferma invece la possibilità di procedere alle verifiche sugli addebiti di competenze operate dalla banca e all’eventuale rettifica del saldo, in quanto la verifica di legittimità degli addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi perché operati in assenza di contratto o in base a una clausola invalida, il conseguente ricalcolo ricorsivo – trimestre per trimestre – delle competenze “legittime” no esige la produzione del c.d. foglio movimenti, visto che sulla base dei soli riassunti scalari e del riepilogo delle competenze, il C.T.U. è in grado di operare le dovute rettifiche dei numeri debitori e delle liquidazioni nei trimestri successivi.

Non spetta la capitalizzazione trimestrale (né altra forma di capitalizzazione: cfr. Cass. sez. un. 24418/2010) fino alla prima contrattualizzazione del regime di capitalizzazione ai sensi della Delibera CICR 9/02/00, non potendosi ritenere sufficiente la comunicazione al cliente dell’adeguamento contrattuale e/o la pubblicazione della stessa in G.U.

Se per il tratto anteriore al 30.6.2000 è indiscusso che la banca non poteva e non può legittimamente addebitare interessi su interessi, per il tratto successivo l’introduzione ex novo del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto – mediante sottoscrizione ad hoc ex art. 1341 c.c. – come è previsto in via generale dall’art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti.

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