Download PDF

Tribunale di Pescara, sentenza n. 257 del 13 febbraio 2019, Est. Cordisco

È nullo per mancanza di forma scritta il contratto di conto corrente quando, seppur chiesto ex art. 119 TUB, non viene consegnato al cliente né prodotto dalla banca nel giudizio di accertamento negativo del credito

Massime Avv. Dario Nardone

Secondo i principi generali in materia di onere della prova, l’attore correntista in accertamento negativo del credito è onerato alla produzione del contratto di conto corrente e relativi estratti conto; qualora però l’attore abbia vanamente chiesto tale documentazione  ex art. 119 TUB, le conseguenze della mancata produzione in giudizio non potranno che ricadere sullo stesso istituto di credito, con la conseguenza che, non essendovi prova di una valida pattuizione scritta, va dichiarata la nullità del contratto con condanna della banca a restituire al cliente tutti gli addebiti non giustificati da alcuna pattuizione.

In tema di prescrizione decennale eccepita dalla banca, se viene dedotto e provato che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti effettuati non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto allorquando il correntista restituisce alla banca gli importi utilizzati e solo da questo momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione.

In caso di mancanza di contratto di fideiussione, il garante è legittimato a proporre le eccezioni in ordine al rapporto garantito non potendosi ritenersi provata la circostanza dedotta dalla banca per la quale il fideiussore abbia sottoscritto una garanzia “a prima richiesta”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.