Download PDF

Tribunale di Pesaro, sent. n. 801 del 12 luglio 2018, Est. Flavia Mazzini

Lo stralcio:

“Nel caso di specie… risulta una discrasia tra l’ISC dichiarato e quello effettivo. Orbene, posto che l’ISC esprime il costo complessivo del mutuo, il quale tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche di tutte le spese di natura bancaria che la parte finanziata sostiene, e che, pertanto, altro non è che il TAEG effettivamente praticato dall’Istituto; si rammenta che la sua inesatta indicazione comporta la violazione delle norme di trasparenza di cui all’art. 116 TUB, il quale, per l’appunto, impone all’intermediario una precisa indicazione delle clausole contrattuali; con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante l’applicazione del tasso imposto dalla legge, ovvero il tasso minimo/massimo dei Bot ai sensi del successivo comma 7, lettera a), art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Chieti, sentenza n. 230 del 23.04.2015)”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.