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Tribunale di Milano, sentenza n. 5472 del 24 giugno 2021, Est. Ferrari

Ai sensi dell’art. 1852 c.c., in costanza di rapporto non è mai configurabile una rimessa solutoria idonea a far decorrere la prescrizione dalla data di annotazione, prescrizione che decorre sempre e comunque, anche per le somme pretese ultrafido, solo dalla chiusura del rapporto

Stralcio

“Il presupposto dell’esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultrafido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collide insanabilmente con l’art. 1852 c.c. il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all’art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l’esigibilità del saldo creditorio per l’istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente.

Ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.

Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall’entrata in vigore della versione attuale del secondo comma dell’articolo 120 TUB), non possono operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto”.

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