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Tribunale di Chieti, ordinanza del 6 aprile 2019, Est. Turco

Massime Avv. Dario Nardone

In caso di eccepita usurarietà pattizia del costo complessivo (espresso in  TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento dal mutuatario entro una certa data nelle ipotesi di estinzione e/o di risoluzione anticipata, il CTU dovrà procedere alla verifica della usurarietà del TEG promesso in tali scenari (fattispecie in cui si è eccepito il debordo del TSU sia computando la commissione/penale di estinzione/risoluzione anticipata, sia escludendo detto onere in omaggio al principio di simmetria/omogeneità tra TEG del mutuo e TEGM).

In caso di accertato superamento del TSU vigente al momento pattizio, il CTU deve rideterminare l’esatto dare avere tra la parti stipulanti espungendo ex art. 1815, secondo comma, c.c., ogni interesse a qualsiasi titolo applicato.

P.s.

Nella fattispecie, per prevenire eventuali orientamenti contrari all’inclusione della penale nel vaglio usurario, ho sollevato l’eccezione del TEG usurario sia considerando sia escludendo l’onere promesso in caso di estinzione/risoluzione anticipata; in quest’ultimo caso, dunque, per rispettare il (controverso) principio di simmetria/omogeneità tra TEGM e TEG affermato dalle SS.UU. n. 16303/2018 in tema di CMS

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