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Tribunale di Chieti, ordinanza del 22 maggio 2019, Est. Nicola Valletta

Massime Avv. Dario Nardone

Ai sensi della legge antiusura ed ai fini della conseguente non debenza di qualsiasi interesse come disposto dall’art. 1815 c.c. e dalla legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, il CTU deve valutare l’eventuale usurarietà del contratto di mutuo tenendo conto che si qualificano usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Nella valutazione della usurarietà, il CTU deve procedere confrontando le soglie fissate dalla Banca d’Italia nel periodo di riferimento con il tasso contrattuale, determinandolo maggiorando il T.A.N. contrattualizzato delle commissioni,  remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito e, in caso di riscontrata usurarietà, dovrà azzerare qualsiasi addebito per interessi, spese, commissioni.

Il costo promesso per l’estinzione anticipata va computato nel riscontro dell’usurarietà perché:

  • non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
  • la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
  • trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell’azione legale, non possa più verificarsi;
  • ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;
  • qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione).

In caso di mancata allegazione dell’ISC e/o di sensibile inesattezza di quello indicato (non tenendo cioè conto di scostamenti contenuti nell’ambito di qualche centesimo di punto percentuale) e/o di mancata allegazione del documento di sintesi, il CTU deve procedere ex art. 117 u.c. TUB alla sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo di cui all’art. 117 – 7° comma TUB.

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