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Tribunale di Chieti, ordinanza del 13 maggio 2019, Est. Francesco Turco

“L’avv. Dario Nardone fa notare al giudicante che, nella formulazione dei quesiti, è stato omesso un elemento ineludibile, ovvero il fattore tempo.

Difatti, mentre nel computo dell’ISC/TAEG ai fini trasparenza non è necessario indicare una data in quanto il calcolo viene effettuato staticamente sull’intera durata contrattuale del finanziamento e dando per rispettato il pagamento delle rate alle rispettive scadenze concordate nel piano di ammortamento (e ciò al fine di esprimere una misura percentuale univoca, tale da consentire il raffronto dei costi di più offerte di credito con pari importi erogati e tempo di restituzione), diversamente, ai fini del vaglio delle promesse usurarie relative agli scenari contrattualizzati differenti della esatta esecuzione fisiologica – e quindi previamente estintivi rispetto al periodo convenuto – il calcolo dell’usurarietà è necessariamente dinamico, poiché la misura del TEG varia a seconda della durata considerata ed è diversa per ogni differente data, in quanto il T.I.R. (tasso interno di rendimento) risente del fattore tempo.

Ciò è stato difatti espressamente evidenziato nella CTP attorea, in cui veniva esposto l’intero arco periodale (recte: due archi periodali, uno con e uno senza l’onere pattuito per l’estinzione o risoluzione anticipata, in quest’ultimo caso per rispettare il principio di simmetria/omogeneità tra TEGM e TEG) decorrente dalla stipula del mutuo nel quale, qualora fosse stato estinto o risolto il contratto, il mutuatario sarebbe stato chiamato a pagare un TEG debordante.

Pertanto, conformemente alle rilevazioni tecniche effettuate nella richiamata CTP e trasfuse nella domanda giudiziale, si chiede all’On.le Giudicante di integrare i quesiti posti nella seguente formulazione, speculare al petitum:

“1) In riferimento al mutuo per cui è causa, esaminati tutti gli atti e la documentazione versata in atti, accerti e dica il CTU se il costo complessivo (TEG) pattuito/promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante, computando nel TEG la remunerazione pattuita per l’estinzione anticipata, nello scenario contrattualizzato in cui parte attrice avesse estinto anticipatamente il contratto o la banca avesse invocato la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine in una data qualsiasi tra la data della stipula ed il 17.12.2007, sia debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale;

2) con un secondo calcolo, accerti e dica il CTU se il costo complessivo (TEG) pattuito/promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante senza computare nel TEG la remunerazione pattuita per l’estinzione anticipata, e quindi rispettando il principio di simmetria tra TEG e TEGM ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni della Banca d’Italia, nello scenario contrattualizzato in cui parte attrice avesse estinto anticipatamente il contratto o la banca avesse invocato la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine in una data qualsiasi tra la data della stipula e il 13.08.2007, sia debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale;

3) in caso di accertato supero del TSU, ricalcoli il CTU l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti alla data di notifica dell’atto di precetto, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato e senza tenere conto di qualsiasi altro onere, ad eccezione di imposte e tasse”.

IL GIUDICE

dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l’importanza delle funzioni  che è chiamato ad adempiere:

– conferisce al consulente l’incarico di rispondere ai quesiti di cui all’ordinanza del 7.4.2019 e, con il solo riferimento all’ipotesi per la quale è inclusa la C.E.A. nel calcolo del Taeg risponda anche ai quesiti formulati da parte attrice.

Nell’ipotesi di non inclusione della C.E.A. del Taeg provveda a doppio calcolo una volta accertando l’usura prescindendo dall’elemento temporale e quindi solo al momento della pattuizione e, nel secondo caso, rispondendo al quesito n. 2 formulato da parte attrice”.

P.s.

I quesiti originari erano questi

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