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Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza del 11 giugno 2019, Est. Simona D’Ottavi

Massime Avv. Dario Nardone

In tema di usura bancaria, “pur non disconoscendo le differenti caratteristiche giuridiche ed ontologiche ravvisabili tra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, “costi fissi” legati all’erogazione del credito, penali, ecc., non può che giungere alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell’alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell’alveo di somme pattuite a titolo di interessi o altri vantaggi” ex art. 644 c.p.” (così Trib. Ascoli Piceno in composizione Collegiale il 10.3.2019).

Pertanto il mutuo diviene GRATUITO se il costo complessivo promesso (TEG, ad eccezione di imposte e tasse) per l’eventuale estinzione anticipata è debordante il tasso soglia usura vigente al momento pattizio.

Dovendosi per effetto dell’usurarietà pattizia e quindi della gratuità del mutuo circoscrivere l’obbligazione restitutoria del mutuatario al solo capitale erogato, l’esecuzione immobiliare va sospesa se risulti che il mutuatario abbia corrisposto al mutuante somme superiori al capitale mutuato.

 

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