Tribunale collegiale di Cassino, ordinanza del 2 settembre 2019, Pres. Pignata, Rel. Sandulli
Consolidamento nel Foro dell’orientamento già affermato da
- Tribunale collegiale di Cassino, ordinanza del 16 maggio 2019, Pres. Pignata, Rel. Ciuffi
- Tribunale di Cassino, ordinanza del 14 maggio 2019, Est. Lorenzo Sandulli
- Tribunale di Cassino, ordinanza dell’11 ottobre 2018, Est. Maria Rosaria Ciuffi
Contratto di mutuo – consegna al mutuatario e contestuale riconsegna al mutuante della somma mutuata in deposito cauzionale – erogazione effettiva subordinata all'adempimento di una serie di condizioni a carico del mutuatario – assenza d’una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo - inefficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Estratto
“… alla formale dichiarazione di quietanza e di contestuale disposizione delle somme in deposito cauzionale da parte del mutuatario, segue un elenco di condizioni il cui effetto è quello di subordinare l’effettiva disponibilità di dette somme all’adempimento di una serie di prestazioni da parte del mutuatario stesso, anche di non immediata e semplice realizzazione, a pena di risoluzione del contratto.
Dall’interpretazione sistematica della volontà negoziale, si evince che, al di là di un primo intento, che sembra apparire prima facie, è riscontrabile in sostanza una volontà di fondo volta a differire la tassazione effettiva della somma, condizionandola al compimento di una serie di attività.
Può quindi desumersi che la parte mutuataria non sia stata immessa nella disponibilità effettiva del denaro e, pertanto, in assenza di una effettiva d’azione delle somme, non può dirsi sorto con certezza – con tale contratto – il diritto di credito alla loro restituzione.
Il contratto in questione non è, pertanto, qualificabile come mutuo cosiddetto reale né di conseguenza pur se redatto in forma di atto pubblico, come titolo esecutivo.
Invero, più che di traditio fittizia dovrebbe parlarci di finta traditio, non essendo avvenuta in sostanza al momento della stipula del contratto alcuna effettiva d’azione di denaro, n’è materiale, né giuridica.
Non è in contestazione che l’effettiva erogazione delle somme sia avvenuta in un secondo momento, tuttavia non essendo stata cristallizzata in un atto pubblico non può combinarsi col contratto in questione in modo da formare un titolo esecutivo”.