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Nuovo arresto del Tribunale di Cassino, ordinanza del 14 maggio 2019, Est. Lorenzo Sandulli, sulla falsariga del Tribunale collegiale di Cassino, ordinanza del 16 maggio 2019, Pres. Pignata, Rel. Ciuffi il quale, a sua volta, confermava i principi espressi già in sede monocratica da Tribunale di Cassino, ordinanza dell’11 ottobre 2018, Est. Maria Rosaria Ciuffi, che aveva accolto il ricorso in opposizione all’esecuzione patrocinato dall’Avv. Dario Nardone

In sostanza si conferma che non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con lo stesso contratto presso la banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, risultando, pertanto, la somma (fittiziamente erogata) ancora giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario.

 

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