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Tribunale collegiale di Avezzano, ordinanza del 27 giugno 2019, Pres. Rel. Dell’Orso

Contratto di mutuo – consegna al mutuatario e contestuale riconsegna al mutuante della somma mutuata in deposito cauzionale – erogazione effettiva subordinata alla futura eventuale costituzione dell’ipoteca – assenza d’una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo - inefficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Massime Avv. Dario Nardone

Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata in contratto come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con il contratto medesimo presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, quindi ancora giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario.

Dovendosi dare prevalenza alla effettiva volontà dei soggetti contraenti, in un siffatto negozio la effettiva disponibilità in capo al mutuatario della somma di denaro risulta subordinata alla condizione della regolare costituzione dell’ipoteca; sicché, da un lato, nessun valore può avere la quietanza rilasciata dal mutuatario nel contratto; dall’altro, una quietanza (nella forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c.) per essere valida ovvero per integrare il mutuo ai fini della positiva efficacia di titolo esecutivo, avrebbe dovuto essere rilasciata al momento dell’effettivo svincolo delle somme in favore del mutuatario, senza che possa valere in contrario che ciò comporti un successivo atto pubblico con dispendio di tempi e costi, non potendo l’autonomia privata spingersi fino al punto di elidere i requisiti di forma necessari per attribuire ad un atto determinati effetti giuridici (quali l’idoneità a fungere da titolo esecutivo).

P.s.
L’ordinanza de qua è di massima rilevanza perché il Tribunale collegiale, accogliendomi il reclamo, ha invertito il proprio storico orientamento per il quale il meccanismo negoziale della consegna-riconsegna della somma mutuata era idoneo a conferire al mutuo valenza di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

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