La sospensione biennale delle procedure esecutive ex L. 44/99 ha natura soggettiva (in favore dell’usurato) e non oggettiva (in relazione, cioè, dei soli rapporti afflitti da usura e relative esecuzioni ove sono azionati) ed è trasversale, ovvero mira alla sospensione di tutte le procedure esecutive in cui l’usurato è parte esecutata
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Si pubblica il provvedimento del 20 giugno 2025 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la quale, in accoglimento di apposta istanza del nostro studio – preceduta da denunzia-querela per usura bancaria – concede, in forza della normativa vigente, la sospensione per due anni delle procedure esecutive immobiliari avviata dalla cessionaria della banca usuraria sul Tribunale di Foggia (per la subdola adozione del c.d. regime composto degli interessi e per la pattuizione di un TEG usuario in caso di risoluzione contrattuale).
Ad avviso di chi scrive, la Procura della repubblica di Bari (a differenza di molte altre Procure, purtroppo) ha applicato correttamente l’istituto della sospensione, concessa senza attendere l’esito delle indagini preliminari e/o degli accertamenti peritali, ma solo sui presupposti oggettivi richiesti dalla normativa vigente.
Infatti, la Corte Costituzionale n. 192/2014, ha infatti sancito che:
“Va, in proposito, anzitutto sottolineato come la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell’art. 20 non sia discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell’«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all’art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all’art. 14 della legge n. 108 del 1996. l comma 7-bis dell’art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della Repubblica competente «che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto». Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l’evento lesivo condizione dell’elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l’esercizio dell’azione penale né l’attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013)”.
Dunque la Consulta ha sottolineato il carattere non discrezionale del provvedimento del Pubblico Ministero, che resta dovuto sulla circostanza della mera presentazione dell’istanza di accesso al Fondo per le vittime di usura ed estorsione, e pertanto, prima ancora rispetto al momento in cui vengono disposte le necessarie ed indifferibili indagini preliminari sul caso specifico posto al suo vaglio.
In altre parole, secondo la Consulta, il potere del Pubblico Ministero è finalizzato ad accertare la correlazione fra la posizione del richiedente l’elargizione e l’indagine per i delitti e ciò ben si comprende, perché la misura sospensiva è previsto debba operare in pendenza della richiesta di elargizione e, dunque, in funzione della assicurazione del suo scopo.
D’altra parte è innegabile che, opinando diversamente, qualora si dovesse attendere l’esito delle indagini, il tempo a ciò necessario potrebbe frustrare la richiesta del beneficio se nel frattempo la procedura esecutiva spogli l’usurato dell’immobile pignorato.
Fatto è che i due Giudici dell’esecuzione di Foggia, in prima battuta – con mia grande meraviglia – si erano rifiutati si conformarsi alla sospensione disposta dalla Procura di Bari, sulla motivazione che il mutuo usurario non facesse parte delle procedure esecutive – invero, avviate per rapporti diversi.
Si è reso dunque necessario depositare un’apposita opposizione contro tali dinieghi per evidenziare che “la Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 21854 del 2017 ha sancito che il Giudice dell’esecuzione “non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta dall’esecutato” e che il beneficio della sospensione biennale è inteso dalla normativa in senso soggettivo (in favore dell’usurato) e non oggettivo (in relazione, cioè, dei soli rapporti afflitti da usura e relative esecuzioni ove sono azionati) ed è trasversale, ovvero mira alla sospensione di tutte le procedure esecutive in cui l’usurato è esecutato e finanche alla sospensione per ben tre anni degli adempimenti fiscali – il che, a fortiori, non avrebbe senso se il beneficio in parola fosse circoscritto ai soli rapporti denunziati.
Ebbene, i Giudici dell’esecuzione, evidentemente persuasi di non aver dato inizialmente una corretta lettura della normativa (e per ciò vanno certamente encomiati), sono tornati sui loro passi disponendo subito la sospensione “inaudita altera parte” delle procedure esecutive (cioè, senza attendere l’udienza di discussione della opposizione ed ascoltare il creditore).
