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Trib. Roma, 20 ottobre 2015 – Est. Francesco Remo Scerrato

Con ordinanza del 20 ottobre 2015 il Tribunale di Roma, allineandosi all’orientamento espresso dal Tribunale di Milano (cfr. contenuti correlati), ha affermato la vigenza, a partire dal 01 gennaio 2014, del divieto di anatocismo sancito dall’art. 120 TUB, pur in assenza dell’emananda delibera del CICR, volta a determinare modalità e criteri di attuazione di tale norma.

Secondo il Tribunale di Roma, infatti, a fronte dell’introduzione del divieto di anatocismo nei rapporti bancari sancito dalla suddetta norma, l’intervento del CICR deve riguardare solo gli aspetti tecnico-contabili, conseguenziali al divieto così introdotto, che verranno ad essere uniformati per tutto il sistema bancario ed evitare la libertà di regole contabili. Analogamente è da escludere, che la delibera CICR possa prevedere una qualche forma di capitalizzazione degli interessi passivi e quindi prevedere una soluzione differente da quella chiaramente adottata dal legislatore.

Non è poi dubitabile, conclude il Tribunale, che tale innovazione ben possa applicarsi anche ai contratti sorti in precedenza, ma non esauriti e pertanto ancora in corso; quindi, in base all’art. 1339 c.c., la disciplina di cui al nuovo testo dell’art. 120 TUB verrà a disciplinare i contratti di conto corrente bancario in essere, sia pure limitatamente agli effetti non ancora prodotti all’1 gennaio 14, data di entrata in vigore della nuova disciplina, che andrà a sostituire o integrare per il periodo successivo la clausola difforme non più ammessa dall’ordinamento.

 

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