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Trib. Padova, ordinanza 13 maggio 2014 – Est. dott. Santinello

Quando in un contratto di mutuo si riscontri la pattuizione di un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia di usura, la clausola è nulla ex art 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza che nessun interesse è dovuto dal cliente che deve restituire all’istituto di credito solo la somma capitale mutuata. La lettera della norma infatti, in base alla quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, soprattutto nell’ipotesi in cui il tasso moratorio sia composto dal corrispettivo oltre una maggiorazione percentuale. Ne consegue che l’usurarietà del tasso moratorio così composto, non può che essere sanzionata con la nullità di tutte le sue componenti e quindi anche del tasso corrispettivo

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