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Corte di Appello di Roma, sentenza del 24 maggio 2021, Pres. Martinelli, Est. Mascolo

Sono integralmente nulle le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI del 2003 vietato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005

Massime Avv. Dario Nardone*

Sebbene la Corte di Cassazione, né con la pronuncia n. 29810/2017 né con quella n. 13846/2019, abbia precisato se le clausole vietate determinino la nullità dell’intero contratto o la sostituzione delle stesse con la normativa codicistica, deve escludersi l’applicabilità delta nullità parziale ex art. 1419 c.c. in quanto la gravità delle violazioni in esame – che incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo – alla luce dei superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.), che permeano tutto l’impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1137 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni.

In altri termini, nell’ottica di assicurare alla nullità la sua funzione sanzionatoria – nascente da comportamenti precontrattuali e contrattuali caratterizzati da contrarietà alla buona fede ed ai canoni minimi di solidarietà sociale – è necessario in questo caso applicare al contratto di fideiussione la più grave forma di patologia, senza consentire che, in nome del principio di conservazione degli atti giuridici, possano essere salvaguardate le restanti pattuizioni o, addirittura, che si dia vita ad un’operazione di sostituzione eteronoma di clausole ex articolo 1339 c.c..

Pertanto, dovendosi escludersi che la nullità della fideiussione rilasciata su modello ABI possa essere parziale, cioè limitata alle sole clausole in essa contenute riproduttive delle condizioni predisposte in modo restrittivo della concorrenza da parte delta banca, deve dichiararsi la nullità totale delle fideiussioni.

L’eccezione di nullità, essendo rilevabile d’ufficio dal Giudice in qualsiasi stato e grado  di giudizio ex art. 1421 c.c., può essere utilmente sollevata dal fideiussore per la prima volta in grado di appello anche in comparsa conclusionale, essendo garantito il contradditorio della controparte che può difendersi nella successiva memoria di replica.

Conforme Tribunale di Salerno, sentenza n. 480 del 5 febbraio 2020, Est. Valentina Ferrara

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone

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