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Corte di Appello di Bari, ordinanza del 22 luglio 2019, Pres. Sansone, Rel. Dibisceglia

Massime Avv. Dario Nardone

Il vaglio dell’usurarietà pattizia, nel quale vanno computate tutte le spese previste dal contratto incluse le eventuali spese di estinzione anticipata del mutuo, deve avere ad oggetto il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell’operazione creditizia) da verificarsi ex ante sia nell’ipotesi di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia nell’ipotesi in cui, a seguito della chiusura anticipata del rapporto, si modifichi il piano di ammortamento e, di conseguenza, si modifichi il tasso effettivo annuo del credito erogato.

In caso si di riscontrato superamento del tasso soglia, le rate del mutuo vanno rideterminate espungendo gli interessi.

 

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