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Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 3875 dell 8 febbraio 2019

Della tematica prospettata dalla fattispecie qui concretamente in esame – come facente sostanziale riferimento, cioè, all’eventualità che il giudice del merito non accolga l’istanza di esibizione delle scritture contabili della banca, adducendo che il cliente avrebbe potuto richiedere la documentazione sulla base dell’art. 119 T.U.B. – la giurisprudenza di questa Corte si è, invero, occupata più volte. Così venendo a sviluppare un orientamento di segno univoco (cfr., di recente, Cass., 11 maggio 2017, n. 11554; Cass., 15 settembre 2017, n. 21472; Cass., 28 maggio 2018, n. 13277; ma v. altresì, più indietro nel tempo e con riguardo all’impianto di base della citata norma del testo unico, Cass., 12 giugno 2006, n. 11004, nonché, e prima ancora, Cass., 22 maggio n. 4598 e Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733).

Il diritto del cliente ad avere copia della documentazione … ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, carattere non strumentale”. “Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 cod. proc. civ. e non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio … la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata” (Cass. 11004/2006).

La norma del comma 4 dell’art. 119 T.U.B. non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D’altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato.

Da rimarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell’art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente  – riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Appare così chiaro come non possa risultare corretta una soluzione  che limiti l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Ché una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente – quale si è visto essere quello in esame – in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell’onere.

D’altra parte neppure è da ritenere che l’esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinare formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell’esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell’istituto.

Pure è da segnalare che è vero che l’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi. Tuttavia, nel caso in cui non sia contestata l’applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l’applicazione della capitalizzazione trimestrale, non può mettersi in dubbio l’esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l’esistenza della documentazione relativa alla sua gestione.

In ragione dei contenuti propri della norma dell’art. 119 comma 4 T.U.B., il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale (Cass., n. 21472/2017).

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