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Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 18344 del 9 luglio 2019, Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo

Estratto

“È pacifico, in fatto, che la pubblicità della vendita dell’immobile pignorato sia stata effettuata utilizzando un sito internet non compreso tra quelli indicati dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c., attuativo della previsione di cui all’art. 490 c.p.c.. Deve quindi ritenersi omessa tale forma di pubblicità, obbligatoria ai sensi dell’art. 490, comma 2, c.p.c.

Secondo quanto emerge dall’ordinanza di vendita (la cui trascrizione è contenuta nel ricorso e che si rinviene nella produzione di parte del giudizio di merito) e come è del resto confermato dalla stessa sentenza impugnata, la delega conferita al professionista dal giudice dell’esecuzione prevedeva che questi dovesse individuare il sito internet sul quale effettuare la pubblicità «ai sensi del nove/lato art. 490 c.p.c.» (in particolare, al punto n. 6 della delega al professionista, tra le attività a questi demandate, si prevede che questi debba «… pubblicare l’avviso di vendita … …. anche in uno dei siti internet a ciò preposti … …»). L’espressione riproduce la formulazione dell’art. 490 c.p.c, poi specificata nell’art. 173 ter disp. att. c.p.c., che ha previsto l’emanazione di un apposito decreto ministeriale contenente l’individuazione dei siti destinati alla pubblicità telematica delle vendite.

Non può quindi assolutamente condividersi l’assunto in base al quale il tribunale ha rigettato l’opposizione, per cui nella delega sarebbe stato assegnato al professionista il potere di scegliere un qualunque sito internet ai fini della pubblicità della vendita, anche al di fuori di quelli indicati nel decreto ministeriale (il giudice di merito riconosce, in particolare, l’illegittimità della delega sotto tale profilo, ritenendo però che essa sarebbe rimasta sanata in quanto non fatta tempestivamente valere mediante opposizione agli atti esecutivi).

In realtà il potere di scelta del professionista, proprio sulla base del richiamo contenuto nella delega ai “siti preposti” e, quindi, indirettamente all’art. 490 c.p.c., era certamente da intendersi come esercitabile esclusivamente nell’ambito dei siti autorizzati, in quanto previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c.

L’ordinanza di delega era quindi legittima, assegnando al delegato la scelta del sito internet su cui effettuare la pubblicità, purché, naturalmente, nell’ambito di quelli previsti dall’art. 490 c.p.c. (e cioè quelli di cui al decreto ministeriale attuativo di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c.).

Il delegato ha invece effettuato la pubblicità su un sito non compreso tra quelli “preposti”, ai sensi dell’art. 490 c.p.c.

Ha quindi violato la delega, ancor prima ed oltre che la norma appena richiamata.

La pubblicità obbligatoria, espressamente imposta dalla legge e dall’ordinanza di delega, è stata in definitiva omessa e ciò determina senz’altro la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari (anche ai sensi dell’art. 2929 c.c.) in quanto attinente allo svolgimento della stessa procedura di vendita (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 9255 del 07/05/2015, Rv. 635283 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 08/03/2016, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 27526 del 30/12/2014, Rv. 634263 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010, Rv. 613691 – 01).

La fondatezza dei motivi di ricorso in esame impone la cassazione della decisione impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione e la dichiarazione di nullità dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato e del relativo decreto di trasferimento”.

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