Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 29.04.2026, n. 11810, Pres. Scarano, Rel. Ambrosi
In tema di leasing, l’assenza del piano di ammortamento non ha conseguenze sul piano risarcitorio bensì comporta in via assorbente la invalidità dell’accordo tra le parti in merito al modo e al tempo in cui la quota capitale e gli interessi divengono esigibili, con conseguente applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB
Massime Avv. Dario Nardone
In tema di contratti di locazione finanziaria (leasing), la totale assenza del piano di ammortamento – non risultando lo stesso né elaborato né allegato al testo contrattuale – integra la violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. Tale mancanza non rileva esclusivamente sul piano risarcitorio, ma incide in via assorbente sulla validità stessa dell’accordo tra le parti in merito al modo e al tempo in cui la quota capitale e gli interessi divengono esigibili (conformemente a Cass. Sez. 3, 30/05/2025 n. 14575). L’invalidità di tale pattuizione per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria comporta l’applicazione del rimedio previsto dalla legge, ossia la sanzione sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7, TUB (ricalcolo ai tassi BOT)
Estratti
“3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, in combinato disposto con la normativa regolamentare di attuazione, nonché degli artt. 1284 e 1346 c.c. (…) insiste pertanto che nella specie sarebbe stata violata la normativa a tutela della trasparenza, con conseguente applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 117, comma 7° TUB, erroneamente disattesa dalla Corte territoriale”.
“8.2 Sussiste, altresì, la violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. atteso che la Corte d’appello ha ritenuto di superare la censura proposta dalla società ricorrente in merito alla “mancata allegazione al contratto di un piano di ammortamento pattizio […]” Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide e intende qui ribadire, ha già affermato che la mancanza del piano di ammortamento è profilo che rileva di per sé e risulta assorbente rispetto alla questione se la mera allegazione di un piano di ammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizione necessaria e sufficiente per riconoscere l’esistenza di uno specifico accordo tra le parti in merito al modo ed al tempo secondo cui il capitale e gli stessi interessi divengono esigibili (Cass. Sez. 3, 30/05/2025 n. 14575) ovvero se debba ritenersi condizione di validità dell’accordo tra le parti, come ritenuto nel caso di specie”.
