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Cane abbaia e spaventa ripetutamente le persone: può essere stalking?

Cane abbaia e spaventa ripetutamente le persone: può essere stalking?
Può avere rilevanza penale la condotta del padrone di un cane non educato che terrorizzi gli altri.
Se il cane abbaia e ringhia in continuazione spaventando le persone, è possibile sporgere denuncia contro il padrone? E, se sì, può considerarsi integrato il reato di stalking?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22124 del 2022, ha fornito risposta proprio a tale quesito, affermando che può avere rilevanza penale la condotta del padrone di un cane non educato che terrorizzi gli altri e optando per la tesi dell’integrazione del reato di atti persecutori.

Per comprendere tale recente approdo giurisprudenziale, è dunque necessario premettere che il reato di atti persecutori (c.d. stalking) è previsto dall’art. 612 bis c.p.., il quale punisce chiunque con la reclusione chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da realizzare alternativamente uno dei seguenti eventi:
  • cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  • ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
  • da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Ebbene, con la pronuncia citata, la Suprema Corte ha affermato che se la condotta omissiva del padrone dell’animale è tale da consentire che il cane, non adeguatamente controllato, arrechi agli altri delle reiterate molestie e se ciò comporta il realizzarsi anche solo di una delle conseguenze sopra elencate, possono ritenersi realizzati tutti gli elementi costitutivi del reato in parola.
Anche nel caso di un cane che abbaia e spaventa ripetutamente i vicini di casa, pertanto, è possibile ritenere integrato il reato di stalking.

Il caso che concretamente giunto all’attenzione della Corte, in particolare, riguardava un soggetto imputato per stalking ai danni dei vicini di casa perché il suo cane, di razza pitbull, era uscito più volte dalla proprietà e, non essendo controllato dal padrone, aveva terrorizzato le persone offese. L’imputato, in particolare, era stato condannato dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi, atteso che i giudici di merito avevano ritenuto integrato più di uno degli eventi alternativamente necessari del reato di atti persecutori, cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura e il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Avverso la pronuncia di secondo grado, l’imputato aveva dunque proposto ricorso, dolendosi del vizio di motivazione che affliggeva la sentenza della Corte distrettuale, la quale peraltro non aveva considerato le intenzioni puramente vendicative dei vicini di casa.
Ritenendo tuttavia logica e coerente la motivazione della sentenza d’appello, la Cassazione ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento, confermando la condanna per stalking dell’imputato.


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