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Tribunale Lecce, sentenza 30.06.2014 n° 3072

In materia di ripartizione dell’onere della prova nell’ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.

In particolare, il limite temporale dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili non opera per il contratto relativo all’apertura di c/c bancario in quanto quest’ultimo non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art. 117, co. 1 e 3 T.U.B., prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell’esistenza del rapporto di c/c bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati.

Il Tribunale di Lecce afferma che il creditore contestato (con un’azione monitoria o ordinaria poco importa) sia sempre tenuto all’onere della prova, a prescindere se formalmente sia attore o convenuto, poiché è sempre sostanzialmente tenuto a provare il suo diritto di credito anche in un giudizio ordinario di accertamento negativo di detto credito:

Eccepisce la Banca convenuta la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto ” parte attrice non ha depositato a corredo del proprio libello introduttivo il contratto di cui lamenta la nullità e/o inefficacia e/o comunque la presunta ed eccepita illegittimità per rinvio ad usi piazza, capitalizzazione composta, cms, giorni valuta, spese etc., limitandosi a depositare una consulenza contabile di parte e relativi estratti trimestrali e riassunti scalari ( pag. 4 comparsa di risposta). L’eccezione non ha pregio giuridico e va pertanto disattesa. E’ indiscusso che l’azione di accertamento del dare-avere promossa dal correntista deve qualificarsi come tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole del contratto di apercredito stipulato fra le parti, attinenti la determinazione degli interessi ultralegali, il criterio di calcolo dell’interesse anatocistico, l’applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle altre somme richieste in restituzione. In ordine all’onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, la giurisprudenza con una illuminata sentenza ( Cass. n. 1391/1985) ha esplicitamente affermato che i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo con la conseguenza che anche in tale situazione la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l’accertamento ( in tal senso Cass. Sez. IV n. 28516/2008; App. L’Aquila n. 615 del 9.9.2010) Quanto all’art. 2697 c.c., l’affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata ” chi vuol far valere un diritto in giudizio” implica che sia colui che prende l’iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell’onere ” di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” contrasta, innanzi tutto, con la stessa lettera della disposizione, poiché l’attore in accertamento negativo ( il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell’accertamento giudiziale, ma al contrario ne postula l’inesistenza, ed è invece il convenuto ( banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all’azione di accertamento negativo”. Conclusivamente, in materia di ripartizione dell’onere della prova nell’ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull’onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa ( Cass. 17.7.2008 n. 19762; Cass. 1.12.2008 n. 28516; App. L’Aquila 9.9.2010 n. 615; Trib. Cassino 29.10.2004 n. 1245/04, App. Napoli 15.1.2009 n. 80 e molte altre). Va precisato, contrariamente a quanto affermato dalla banca convenuta, che il limite temporale dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili non opera per il contratto relativo all’apertura di c/c bancario in quanto quest’ultimo non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art. 117 commi 1 e 3 T.U.B., prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell’esistenza del rapporto di c/c bancario e, deve indicare, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati ( App. Milano 22.5.2012 Pres. Tarantola Est. Carla Romana Raineri). Si vuol dire che, dall’attore, sono stati forniti i supporti documentali quali gli estratti conto e gli scalari, inviati dalla banca durante tutto il rapporto e non contestati, il che implica l’esistenza del contratto di c/c che la banca, pur essendo onerata, non ha ritenuto di produrre”

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