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Tribunale di Fermo, ordinanza del 3 luglio 2019, Est. Chiara D’Alfonso

Contratto di mutuo – consegna al mutuatario con accreditamento in conto corrente ed impegno di non prelevabilità sino al futuro eventuale adempimento di una serie di condizioni gravanti sul mutuatario – assenza d’una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo - inefficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Massime Avv. Dario Nardone

Non può essere ritenuto idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché va disposta la sospensione della procedura esecutiva ricorrendo i gravi motivi previsti dall’art. 624 c.p.c., il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile che pur attesti la somma come erogata, quietanzata ed accreditata sul conto corrente del mutuatario, qualora la consegna della somma viene di fatto differita e la somma stessa dichiarata espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario, che si impegna a non prelevarla fino a quando non saranno posti in essere gli adempimenti elencati a pena di risoluzione del contratto.

Un negozio di tal fatta, che si palesa come mutuo condizionato, presuppone una semplice promessa relativa alla dazione di una somma di denaro ed implica una necessaria e successiva manifestazione di volontà che gli stessi contraenti si obbligano a prestare, relativa alla effettiva dazione della somma, manifestazione di volontà cui è subordinata la nascita dell’obbligo di restituzione (Cass. Civ., n. 5630/86; Cass. Civ., n. 9101/03 in motivazione): difatti, al fine di assumere l’efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., l’unico idoneo a comprovare il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva e l’effettiva dazione è l’atto di erogazione e quietanza nella forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. che sia successivo allo svincolo delle somme trattenute dalla banca in deposito cauzionale.

Nelle fattispecie in esame la ratio della scelta è evidente, ossia quella di evitare il doppio atto pubblico, quello per la manifestazione di volontà e quello successivo della quietanza, con dispendio di tempo e denaro, ma, seppure è incontestabile che non esistano limiti all’autonomia privata, è pure vero che le parti, se vogliono far conseguire determinati effetti giuridici agli atti che stipulano, devono osservare i requisiti minimi richiesti dalla legge: in particolare, se quello che si vuole concludere è un contratto che possa valere quale titolo per l’esecuzione è necessario che tutti gli elementi necessari per la configurazione della fattispecie debbano essere documentati come già avvenuti nell’atto rogato dal pubblico ufficiale e che il titolo portato ad esecuzione sia autosufficiente nei suoi elementi .

Il non contestato accreditamento delle somme e quindi la non contestata sussistenza del credito, quantomeno nell’an, valente a confermare che il contratto in questione si è comunque perfezionato, non basta per documentare un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c.: posto che l’obbligo di fornire documentazione aggiuntiva pena la risoluzione del contratto implica una positiva attività di accertamento in assenza della quale il mutuatario mai entrerà nella disponibilità della somma stessa, va precisato che la giurisprudenza è si granitica laddove afferma che costituisce valido titolo esecutivo autonomo quello che deve integrarsi, per le statuizioni accessorie, con i documenti richiamati nel titolo, oppure con atti ad esso esterni, ma specifica pure salvo che non sia richiesta una specifica attività di accertamento, ovvero vi sia il riferimento ad obbligazioni per crediti diversi o a pattuizioni contenute in autonomo patto aggiunto (Cass. Civ., n. 1713/81; Cass. Civ., n. 5683/06; Cass. Civ., n. 4651/08; Cass. Civ., n. 1758/08; Trib. Cassino, 10 novembre 1999).

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