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Tribunale di Torino, sentenza n. 1670 del 23 marzo 2016 – Est. Cecilia Marino

Secondo la costante Cassazione infatti, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è attore in senso sostanziale ed ha l’onere di produrre contratti e estratti conto integrali relativi al rapporto, sin dall’apertura, se vuole ottenere la condanna del cliente al pagamento del saldo del rapporto, senza potere opporre la distruzione della documentazione anteriore al decennio (da ultimo Corte di Cassazione con sentenza nr. 1 8541 del 2013 Italgiureweb ).

Nel caso in oggetto la mancata produzione degli scalari impedisce di verificare se il tasso di interesse, le spese e gli altri oneri applicati dalla Banca siano conformi alle pattuizioni contrattuali.

Il testo integrale: Tribunale di Torino, sentenza n. 1670 del 23 marzo 2016, Est. Cecilia Marino

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