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Tribunale di Padova, Sez. I Civ., 30 giugno 2015, n. 1999 – Est. Zambotto

Le Istruzioni della Banca d’Italia, di cui alla disciplina sull’usura, non sono dettate al fine di determinare come debba essere conteggiato il tasso effettivo globale applicato dalla banca alle singole operazioni con i clienti (TEG), ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo (TEGM). Esse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell’ambito della sua indagine sul TEG applicato alla singola operazione, trattandosi tra l’altro di disposizioni non suscettibili di derogare alla legge, con la conseguenza che per il calcolo dell’usura non è possibile utilizzare la formula cd. Banca d’Italia, ma è necessario servirsi della formula del TAEG che calcola l’usura secondo i dettami della L. 108/96.

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