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Cass. pen. Sez. II, 23-11-2011, n. 46669 (rv. 252196)
LEGGE PENALE
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Ignoranza della legge
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – Delitti – Usura – In genere – Tasso di usura – Ignoranza – Irrilevanza

L’ignoranza del tasso di usura da parte di una banca è priva di effetti e non può essere invocata come scusante, risolvendosi in una ignoranza della legge penale. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha anche osservato che i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono invocare l’inevitabilità del predetto errore sulla legge penale, svolgendo attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito). (Rigetta, App. Reggio Calabria, 02/07/2010)

FONTI
CED Cassazione, 2011

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